Oggetto: AZIONE N. 61 – Prelievo del 2,50% - Comunicato
Si fa riferimento ai quesiti posti da alcune segreterie provinciali, formulati a seguito del messaggio del portale noi PA relativo alla trattenuta in oggetto nonché al messaggio INPS n. 10065 del 21.6.2013.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Con particolare riferimento ai dipendenti che abbiano optato per un regime di previdenza complementare (es. Fondo espero) si fa presente che la ritenuta in rivalsa del 2,50% doveva cessare a far data dall’esercizio dell’opzione. In particolare, la disposizione di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 del D.P.C.M. 29 dicembre 1999, prevede che “la soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile a fini fiscali”.
E' evidente che, ove la soppressione della ritenuta non avesse conseguenze in termini di retribuzione imponibile ai fini fiscali, la citata disposizione non avrebbe senso. Pertanto, deve ritenersi che la soppressione della ritenuta in rivalsa si traduca in una maggiore retribuzione. Diversamente, non si spiegherebbe perché il decreto in discorso avrebbe sterilizzato gli effetti del conseguente incremento stipendiale sull’imponibile fiscale.
Con riferimento invece ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato assunti sin dall'inizio in regime di TFR può ritenersi che l'applicazione delle diverse modalità di prelievo contributivo (6,91 sull'intera retribuzione) e la circostanza che l'onere contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro depongano nel senso che nei confronti di costoro non possa operarsi la ritenuta in rivalsa del 2,50%, perchè legata al diverso sistema di prelievo contributivo previsto dal DPR n. 1032/1973.
Pertanto, si ribadisce che l'azione legale presenta seri elementi di fondatezza.
L'ufficio legale è comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.