Trascriviamo la nota pervenuta dal MIUR in data odierna:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale Scolastico - Uff. IV
Prot. n. A00DGPER 7712
Roma, 25.07.2013
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
OGGETTO: Chiarimento art. 7 comma 3 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14.
A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto previsto nell’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 7 del CCNI in oggetto citato, si chiarisce quanto segue.
Le lavoratrici madri o in alternativa i padri anche adottivi o affidatari, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino a otto potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia se assunti con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2011 e quindi anche per i successivi anni.
IL DIRETTORE GENERALE
- Luciano Chiappetta -