IL “BONUS MERITO” DOCENTI DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Avversato dalla Scuola sin dalla nascita (luglio 2015) il “bonus” docenti ha avuto vita difficile sin dal primo anno di validità (2015-2016).
La stessa formulazione della legge si prestava a equivoci perché, da un lato attribuiva al “bonus” la natura di retribuzione accessoria, dall’altro intendeva sottrarlo del tutto alla contrattazione integrativa per assegnare solo al dirigente il compito di valorizzare il merito di alcuni docenti. Una contraddizione. Non pochi conflitti all’interno delle Scuole. Difficoltà e contrasti per i docenti, per il tavolo di contrattazione anche per accedere all’informativa sull’assegnazione del “bonus” operata dal dirigente.
Lo Snals ha sempre ritenuto che la contrattazione debba essere la sede naturale per disciplinare il rapporto di lavoro, i diritti e le garanzie del personale. Dunque ha valutato favorevolmente la confluenza nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa - gestito dalla contrattazione integrativa di istituto - delle risorse già assegnate al “bonus”, ferma la finalità a favore del personale docente (CCNL/2018, art. 40).
L’apertura alla destinazione del “bonus” anche al personale a t.d. - operata dalla legge su misure per il reclutamento del personale scolastico (legge n. 159/2019) - è stato un intervento pleonastico, se si considera che tutto il personale in servizio nella Scuola, a t.d. e a t.i., ha il diritto di accedere al Fondo MOF.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 249) ha previsto che le risorse del “bonus” siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
E tuttavia non è questo l’approdo finale. Lo Snals ha auspicato e auspica una progressiva destinazione alla retribuzione tabellare di tutte le risorse destinate ai compensi accessori.
Le risorse per il rinnovo del contratto sono sempre insufficienti, gli aumenti contrattuali sono ben lontani dalle cifre promesse: un primo segnale poteva essere la destinazione di queste risorse allo stipendio tabellare, anche se non sufficienti ad incrementarlo in maniera dignitosa.
Si sta perseguendo, con qualche risultato, la necessità di smantellare la “filosofia” di stampo aziendalistico alla base della legge 107/2015, però la confusione preoccupa.
Infatti l’emendamento che fa confluire le risorse del “bonus” nel Fondo di istituto, senza vincolo di destinazione è stato accompagnato da numerose polemiche e il provvedimento approvato lascia i lavori a metà strada.
L’intento originario era quello di destinare queste risorse allo stipendio dei docenti, ma non è stato condiviso dal MIUR, che ne ha chiesto una diversa riformulazione (quella approvata).
Occorre comunque evitare conseguenze conflittuali e difformi del provvedimento sulle contrattazioni di istituto per l’anno in corso.
La norma interviene ad anno scolastico avviato, quando le risorse sono state già assegnate alle scuole e in molte di esse la contrattazione integrativa si è già conclusa o sta per concludersi.
Appare necessario ed urgente avviare un confronto tra MIUR e OOSS per definire le nuove modalità di gestione delle risorse del “bonus” in sede di contrattazione integrativa per l’anno in corso.