* INSERIMENTO IN GAE DIPLOMATI MAGISTRALE ANTE 2001/2002 – VERBALE INCONTRO AL MIUR
Riportiamo il verbale dell’incontro di ieri sera inviatoci dal MIUR:
VERBALE INCONTRO 4 GENNAIO 2018
Il giorno 4 gennaio 2018, presso il MIUR, il Sottosegretario Vito De Filippo, il Capo di Gabinetto, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e il Direttore generale per il personale scolastico hanno incontrato i segretari generali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per il comparto Istruzione e Ricerca, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in merito alla sentenza n. 11 del 2017 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.
La sentenza riguarda l’utilità del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, successivamente alla loro costituzione a partire dalle ex graduatorie permanenti.
La legge n. 341 del 1990 (articolo 3, comma 2) ha previsto per la prima volta che il diploma di laurea costituisse titolo necessario per l’accesso ai concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria, e quindi anche per l’inserimento nelle graduatorie prima permanenti, poi ad esaurimento, che danno accesso al ruolo. Precedentemente, il titolo previsto per la partecipazione ai concorsi era invece quello di diploma magistrale.
I predetti corsi di laurea furono però attivati solo a partire dall’anno accademico 1999/2000. Perciò, con il decreto interministeriale 10 marzo 1997 fu previsto un regime transitorio, che conservò ai diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 il valore di titolo idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione all’insegnamento finalizzate alla inclusione nelle graduatorie permanenti o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento.
Negli anni si è instaurato un corposo contenzioso dinanzi soprattutto ai giudici amministrativi, col quale numerosi diplomati magistrali (con titolo conseguito entro il 2001/2002) non iscritti nelle ex graduatorie permanenti, hanno vantato l’ulteriore utilità del loro titolo di studio anche al fine dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
A seguito della sentenza in adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, tali richieste sono state dichiarate infondate giuridicamente. Al riguardo, si sottolinea che la decisione assunta in adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha la funzione di assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze, tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali.
Il Sottosegretario De Filippo, richiamata brevemente la predetta complessa situazione giuridica risalente a numerosi anni addietro, informa le Organizzazioni Sindacali che la presenza di diritti e interessi contrapposti, tra i diplomati magistrali e gli altri abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, impone la massima attenzione nella doverosa esecuzione della sentenza e delle successive sentenze di merito da parte dell’autorità amministrativa. In attesa dei nuovi giudizi di merito, il Ministero, al fine di poter ottemperare correttamente alla predetta decisione, ha analizzato tutte le diverse situazioni giuridiche e di fatto esistenti e/o consolidate, con particolare riferimento alla concreta gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro nelle more instauratisi con i soggetti già inseriti (seppure con riserva) nelle GAE.
Proprio per questo, l’Amministrazione il 22 dicembre 2017 ha tempestivamente coinvolto l’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo un parere sui tempi e sulle corretta modalità di esecuzione della suddetta decisione considerate le diverse fattispecie ed al fine di garantire l’uniformità di attuazione sul territorio nazionale.
Il Direttore generale per il personale scolastico ha, quindi, fornito i dati principali in merito al numero di soggetti coinvolti. I diplomati magistrali iscritti nelle GAE a seguito dei contenziosi di cui trattasi sono più di 43.000, mentre sono più di 6.000 quelli che sono stati assunti in ruolo, pur se con riserva non essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Questi ultimi sono concentrati per lo più nelle regioni del Nord.
Le OO.SS., prendendo atto della posizione dell’Amministrazione, hanno rappresentato l’esigenza di una soluzione complessiva della questione.
Al termine del confronto le Parti hanno convenuto di riconvocare il tavolo politico non appena intervenuto il parere dell’Avvocatura dello Stato, tenuto conto della esigenza condivisa di una ordinata conclusione dell’anno scolastico in corso e convenendo tra l’altro sulla necessità di una riflessione generale sul meccanismo di reclutamento da utilizzare per la scuola dell’infanzia e primaria, anche alla luce delle soluzioni già adottate dal Governo per la scuola secondaria.
Nelle more di tale riconvocazione, le Parti si impegnano a monitorare congiuntamente e costantemente, in apposito tavolo tecnico, l’evolversi della situazione.