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PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – VERIFICA TRATTAMENTO ECONOMICO DERIVANTE DALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

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PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – VERIFICA TRATTAMENTO ECONOMICO DERIVANTE DALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Come è noto, l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 23.08.1988, dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi (attualmente DSGA), per i docenti della scuola materna ed elementare (a cui è assimilato il personale educativo), della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ATA, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Quanto sopra novellato è stato confermato nell’art. 66, comma 6, del CCNL 04.08.1995, ed ha continuato a trovare applicazione in virtù dell’art. 48, del CCNL 26.05.1999, dell’art, 142, comma 1, punto 8, del CCNL 24.07.2003, ed è tuttora vigente a norma dell’art. 146, comma 1, punto 8, del CCNL 29.11.2007.

Alla luce delle suddette disposizioni, in considerazione che l’attribuzione delle posizioni stipendiali previste contrattualmente avviene in sede di primo inquadramento economico con la ricostruzione di carriera tenendo conto solo dell’anzianità giuridica ed economica posseduta (4 anni + 2/3 del pre-ruolo riconosciuto) e che il restante 1/3 del servizio ritenuto valido ai soli fini economici si ricongiunge al servizio giuridico-economico maturato unicamente al compimento delle anzianità come indicate nel suddetto art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988, è opportuno che gli interessati verifichino che il trattamento economico spettante rispetti tali aspetti normativi.

Ciò è importante poiché l’1/3 del servizio ricongiunto con i 4 + 2/3, consente di conseguire prima la successiva posizione stipendiale spettante che si traduce in un incremento economico anticipato e successivamente utile ai fini del trattamento di quiescenza e del TFS/TFR.

Pertanto, anche se il ricongiungimento delle anzidette anzianità dovrebbe avvenire in automatico, è meglio per gli interessati effettuare un controllo/verifica attraverso l’esame comparativo del provvedimento di ricostruzione di carriera con il cedolino dello stipendio, tenendo conto del blocco dell’utilità dell’anno 2013 per la progressione economica, disposto con il D.P.R. 122/2013.

A riguardo le Segreterie Provinciali presteranno ogni ausilio sulla questione ai nostri iscritti, invitandoli a presentarsi in Sindacato con la copia del provvedimento di ricostruzione di carriera aggiornato rilasciato dalla scuola e con il cedolino di stipendio.

Nel caso emergessero delle incongruenze occorrerà seguire l’interessato nella fase di sistemazione del dovuto spettante tramite la scuola e/o presso la RTS di afferenza.

Resta fermo che qualora tale fase risultasse infruttuosa non resterà che invitare l’interessato ad adire le vie legali.

Si evidenzia, infine, che il succitato art. 4, comma 3, del D.P.R.399/1988, prevede che per i docenti del Conservatori e delle Accademie il ricongiungimento delle anzianità in argomento avviene al compimento del ventiquattresimo anno.

 

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