Come è noto, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali ha stabilito che “con riferimento alla prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi del consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Poiché la percentuale di variazione calcolata dall’ISTAT e pubblicata sulla G.U. n. 35 del 12/2/2016 è risultata pari a – 0,1 per cento, l’INPS, in applicazione del predetto articolo, con la circolare n. 92 del 27/5/2016, ha reso noto che restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle 2015 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2016.