Come è noto, con sentenza n. 5714 del 17.4.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione Prima - ha annullato la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La suddetta circolare, prevedeva che le assenze di cui sopra dovessero essere di regola giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari o alternativi
Poiché la sentenza del TAR ha efficacia immediatamente esecutiva, il MIUR con la nota prot. n. 7457 del 6/5/2015, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha comunicato di ritenere che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55septies, comma 5ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che recita: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”.