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RIDUZIONE DELL'ORARIO DI INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI –ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELLO SNALS-CONFSAL PER L’OTTEMPERANZA

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Come già in precedenza comunicato, il Tar Lazio, su ricorso dello SNALS-Confsal, con sentenza n. 3527/2013, passata in giudicato, aveva annullato le disposizioni regolamentari e amministrative recanti la riduzione dell'orario scolastico per le materie c.d. professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali. E ciò per mancata indicazione dei criteri ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi ai fini della riduzione.

Con lettera indirizzata al Ministro, lo Snals aveva invitato bonariamente l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza. L'invito era rimasto però senza risposta.

A questo punto inevitabile la decisione del sindacato di procedere ad una formale diffida al Miur, come in effetti avvenuto.

Il Ministero, a fronte dell'atto di significazione, ha rappresentato che, a suo avviso, la sentenza in parola non sarebbe stata suscettibile di esecuzione in ragione dell'entrata a regime dei nuovi quadri orari di insegnamento.

Ritenendo tale risposta chiaramente elusiva del giudicato amministrativo, lo Snals ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio, osservando come la decisione del TAR avesse invalidato le riduzioni orarie impugnate, non solo in relazione alla fase transitoria, ma anche in relazione a quelli che avrebbero dovuto essere a regime i nuovi quadri orari di insegnamento.

Il TAR Lazio, sez. III bis con decisione n. 6438/2015 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza ed ha ordinato al Miur di dare esecuzione alla sentenza n. 3527/2013 di cui sopra, precisando che la sua precedente sentenza n. 3527/13 trova applicazione anche per gli anni scolastici successivi al 2013/2014 e con riferimento, dunque, anche al nuovo assetto ordinamentale degli istituti professionali e tecnici. 

Gli atti a suo tempo impugnati, recanti la riduzione dell’orario, sono stati infatti annullati in quanto le riduzioni erano state adottate “seccamente e senza l’indicazione di alcun criterio”.

A questo punto, se il Ministero vorrà confermare un regime riduttivo non potrà limitarsi ad emanare circolari ma dovrà rivedere i regolamenti integrandoli con i criteri, pena altrimenti il suo commissariamento.

 

Infatti, se il Miur non dovesse adeguarsi alla pronuncia entro 30 giorni, il Tar ha già nominato il Prefetto di Roma quale commissario ad acta per sostituirsi al Ministero.

Per quel che più interessa, può dunque ritenersi che, fintantoché non si provveda al riordino degli orari di insegnamento secondo le indicazioni del Tar (formulazione dei criteri in sede regolamentare), le riduzioni orarie a suo tempo impugnate non dovrebbero trovare applicazione.

 

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