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CHIARIMENTI SULL’ARROTONDAMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - MESSAGGIO INPS

Messaggio di errore

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L’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, come è noto, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del succitato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.

L’INPS, con il messaggio n. 2974 del 30 aprile 2015, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione "maturazione dei requisiti  per il pensionamento" usata nelle diverse norme, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni:

ü  per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata;

ü  l’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

      - regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);

      - 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

      - per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica;

      - pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995.

 

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