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APPROVATO ALLA CAMERA EMENDAMENTO “QUOTA 96”. LO SNALS-CONFSAL, PUR SE IL RISULTATO È SODDISFACENTE, ESPRIME PREOCCUPAZIONE PER TEMPI E MODALITÀ ATTUATIVE

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QUOTA 96  SNALS-CONFSAL:

SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE, MA PREOCCUPAZIONE
PER TEMPI E MODALITA’ ATTUATIVE

 

Lo SNALS-CONFSAL esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di un risultato per cui ha a lungo operato al fine di superare un grave sperequazione che colpiva ingiustamente gli operatori scolasticicon una penalizzazione, conseguente alla riforma Fornero, ancor più grave di quella degli altri lavoratori a seguito della possibilità del pensionamento per questi lavoratori solo con decorrenza 1° settembre, cioè dall’inizio dell’anno scolastico.

La Camera dei Deputati ha:

1)   esteso la possibilità di pensionamento “al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/12,ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”;

2)   riconosciuto tale beneficio, per motivi di copertura della spesa “con decorrenza 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa…..”. Tali limiti  sono quantificati in: “35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di  euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018.”;

3)   stabilito che “l’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro 15 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201.” Inoltre,  “L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini …… del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva posseduta dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.”;

4)   previsto che  “qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domandedi pensione determinato ….., l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti …….”

5)   stabilito che, per chi fruisce di questa norma, “il trattamento di fine rapporto, comunque nominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che prevede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe avvenuta la cessazione del rapporto di lavoroin caso di applicazione dei requisiti per l’accesso pensionistico previsti …..nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione dl presente decreto.”;

6)   previsto che “le lavoratrici della scuola”,  che abbiano maturato i requisiti di cui al primo punto e “successivamente a tale data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ……. Possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico loro erogato sia ricalcolato ……..”

Premesso  che resta ancora il secondo passaggio parlamentare al Senato, prima della pubblicazione della legge sulla G.U. e della sua conseguente entrata in vigore, e che, quindi, attualmente non è possibile l’attivazione di domande, la preoccupazione del sindacato, ad una prima lettura del provvedimento, deriva da modalità attuative e tempi di attuazione, infatti:

ü  si ipotizza che gli interessati, oltre all’istanza online all’INPS, dovrebbero presentare istanza anche al MIUR e che l’amministrazione scolastica (USP o scuole???) dovrebbe certificare all’INPS il possesso dei requisiti delle persone;

ü  è necessario che sia garantita la possibilità di specifica da parte degli interessati che la loro domanda valga solo nel caso sii rientri nel limite numerico di 4000 previsto dalla legge. Diversamente si rischierebbe di creare gli “esodati” anche nella scuola;

ü  dalla lettura della norma, come emerge dai punti 3) e 4) sopra riportati, nasce l’incertezza se, in caso del superamento del limite delle 4000 domande accoglibili,  prevalga il tempo di arrivo della domanda all’INPS o il possesso della somma più elevata derivante  da anzianità contributiva ed età e come ci si comporti in caso di requisiti pari da parte degli aspiranti;

ü  chi intende avvalersi della nuova norma dovrà, con ogni probabilità, iniziare l’anno scolastico 2014/15 presso la scuola di titolarità per un tempo più o meno lungo a seconda che le istanze superino  o meno il tetto delle 4000 e secondo le modalità di dialogo e raccordo tra MIUR e INPS. Questo comporta effetti negativi sulla continuità didattica e sulle operazioni di utilizzo del personale di ruolo, per le nomine in ruolo e per gli incarichi ITD in quanto non saranno disponibili un numero consistenti di posti, in molti casi territorialmente collocati in località ambite.

Questo primo commento a caldo serve per aiutare i colleghi a riflettere sulle loro scelte e a ribadire la volontà dello SNALS-CONFSAL di cercare di fare chiarezza e, per quanto possibile, dare certezze alle persone prima che debbano formulare l’ istanza per fruire della nuova norma, utilizzando il tempo intercorrente tra l’approvazione del provvedimento al primo ramo del Parlamento e la sua pubblicazione, una volta definitivo, in Gazzetta Ufficiale.

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