Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Tale somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Precisazioni a riguardo sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 5662 del 27/6 u.s., che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo ufficiale del suddetto messaggio, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti dello stesso.
Requisiti di età
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2014 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Per le pensioni delle gestioni pubbliche la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.
Requisiti di contribuzione
Il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007:
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Somma aggiuntiva |
Anni di contribuzione |
| anno 2014 |
Fino a 15 | Fino a 18 | € 336,00 |
Oltre 15 e fino a 25 | Oltre 18 e fino a 28 | € 420,00 |
Oltre 25 | Oltre 28 | € 504,00 |
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.
Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione:
Anni di contribuzione | Anno 2014 | |||||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | TM mensile | TM annuo | TM annuo x 1,5 | Somma aggiuntiva | Limite massimo |
<15 anni
(< 780 ctr.) | <18 anni
(< 936 ctr.) |
€ 500,88
| € 6.511,44 | € 9.767,16 | € 336,00 | € 10.103,16 |
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr) | > 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.) | € 420,00 | € 10.187,16 | |||
> 25 anni
(> 1.301 ctr.) | > 28 anni
(> 1.457 ctr.) | € 504,00 | € 10.271,16 | |||
Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo* per l’anno 2014 pari a 1,1% |
Valutazione dei redditi
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
· i trattamenti di famiglia comunque denominati;
· le indennità di accompagnamento;
· il reddito della casa di abitazione;
· i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
· le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
· delle pensioni di guerra;
· delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
· dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
· della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa;
· dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
Limiti di reddito
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).