Il 26/3/2014, si è tenuta al MIUR la riunione conclusiva per la definizione della Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15.
Al termine della riunione è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI.
Provvediamo ad inserire il testo di tale ipotesi, precisandovi che le modifiche apportate rispetto all’analogo CCNI relativo all’a.s. 2013/14, sono state evidenziate con l’utilizzo del carattere “grassetto”.
Nel rinviarvi, comunque, ad un’attenta lettura del testo sottoscritto evidenziamo alcune delle modifiche, omettendo quelle ovvie, quali aggiornamento di a.s. di riferimento e dei dati relativi al CCNI per la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15 (CCNI 26/2/2014) e della relativa O.M. n. 32 del 28/2/2014.
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE
All’art. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI – al punto b) è stato precisato che, per l’anno 2014/15, può produrre domanda di utilizzazione, ai fini del rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità, il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/07 e successivi.
È stato inserito un nuovo punto e1), che prevede, tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione, l’inserimento dei docenti assunti a t.i. dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente, trasferiti d’ufficio.
All’art. 4 –UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI IRC – è stato aggiunto un comma 3 che prevede, per l’anno 2014/15, per i docenti di religione cattolica di cui all’art. 37 bis, comma 8, del CCNI 26/2/2014, il diritto al rientro con precedenza, ai sensi dell’art. 8, c. 1, punto II, del CCNI, nel caso in cui chieda l’utilizzo per rientrare nella sede di servizio dell’a.s. 2012/13.
All’art. 6-bis – UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI – al comma 1 è stato precisato che i docenti delle classi ivi previste (A031, A032 e A077), titolari sul sostegno sono esclusi dalle utilizzazioni ivi previste soltanto nel caso non abbiano ancora assolto obbligo quinquennale di permanenza. Al comma 2 è stato precisato che per effettuare tutte le utilizzazioni previste dall’art. 6-bis, gli aspiranti sono graduati annualmente per ciascun insegnamento cui hanno titolo, in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI 26/2/2014. Al comma 3 è stato puntualizzato, relativamente ai docenti utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e coreutico che non sono conferibili, a tali docenti gli stessi spezzoni orari resisi disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa. Il comma 11 è stato nuovamente formulato, con la precisazione che i docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali ai sensi del CCNI, hanno diritto alla conferma con priorità sul posto o sulla quota orario assegnata nell’a.s. 2013/2014; è stata inoltre prevista la possibilità per il completamento d’orario dei docenti confermati anche nel caso siano titolari in altra provincia; ciò sulla base della posizione occupata in graduatoria. Sono stati inoltre previsti due nuovi commi, comma 12 e comma 13. Al comma 12 è stato previsto, per i docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali, ai sensi dell’art. 6-bis, la possibilità di utilizzo, anche in altra classe di concorso, esclusivamente nella scuola secondaria di II grado, per ottenere un eventuale completamento di cattedra; ciò con i criteri di cui all’art. 2, c. 3. Al comma 13 è stato previsto che le operazioni di utilizzo sui licei musicali, effettuate per l’a.s. 2014/2015, ai sensi dell’art. 6-bis dovranno essere effettuate secondo l’ordine delle operazioni specificatamente inserite nel medesimo art. 6-bis con la dizione : “ordine delle operazioni di utilizzazioni nei licei musicali”. E’ stato necessario introdurre, per la prima volta, un apposito ordine nella effettuazione delle operazioni, a causa di forti dubbi interpretativi manifestati negli anni precedenti da alcuni uffici territoriali e conseguente interpretazione e applicazione non univoca dell’art. 6-bis sul territorio nazionale.
All’art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE – al comma 2, è stato precisato che non sono consentite le assegnazioni provvisorie per il personale scolastico assunto a t.i. con decorrenza giuridica 1/9/2014.
Al comma 3, è stato previsto che possono chiedere assegnazione provvisoria in altra provincia, per l’a.s. 2014/15 tutti coloro che sono stati assunti nell’a.s. 2011/12 (anche solo giuridicamente e negli aa.ss. precedenti), invece i docenti assunti a partire dalla decorrenza giuridica 1/9/2012, in applicazione del dettato della L. 128/2013, non possono chiedere assegnazione provvisoria in altra provincia per un triennio a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, con l’eccezione dei beneficiari di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII. È stato previsto, sempre nel comma 3, per entrambi i genitori, con figli di età superiore a 3 anni e fino a 8 anni, la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, pur non avendo diritto alla precedenza prevista all’art. 8 punto IV, lett. i).
All’art. 8 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – è stato previsto, al comma 1, che il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno determinato tali precedenze, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, di cui all’art. 1 comma 9 del CCNI.
Al punto IV – ASSISTENZA – lett. i), è stata prevista la precedenza per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per le lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari con figli di età inferiore a 3 anni. La modifica consiste nell’estendere la possibilità di fruizione, a domanda, per entrambi i genitori, a differenza del CCNI relativo all’a.s. 2013/14, che prevedeva la possibilità alternativa tra lavoratrici madri e lavoratori padri.
TITOLO III – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
All’art. 11 – PERSONALE ATA DESTINATARIO DELLE UTILIZZAZIONI – al comma 1, lett. b) è stata prevista la possibilità, a domanda, di rientro con precedenza, per l’a.s. 2014/15, nella scuola di precedente titolarità, dalla quale sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/07 e successivi. È stata, inoltre, prevista una nuova lett. g1), che prevede, tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione, il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’a.s. precedente, trasferito d’ufficio. Ciò, in analogia a quanto previsto, per il personale docente, all’art. 2 punto e1).
All’art. 17 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – al comma 7, è stato precisato che non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico, assunto a t.i. con decorrenza giuridica 1/9/2014.
All’art. 18 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – è stato previsto, al comma 1, che il personale beneficiario delle precedenze dell’art. 18, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2014/15. Al punto IV – ASSISTENZA – è stata effettuata, alla lett. h), per i genitori con prole di età inferiore a 3 anni, una modifica del testo che prevede il beneficio della precedenza nelle operazioni per entrambi i genitori, modificando, in senso migliorativo, il CCNI relativo all’a.s. 2013/14, analogamente a quanto effettuato per il personale docente all’art. 8.
CONSIDERAZIONI
Come preannunciato già dal primo incontro, la linea perseguita dalla Delegazione SNALS-CONFSAL e dalle altre OO.SS. è stata quella di una sostanziale conferma del testo relativo al precedente a.s., con i soli aggiornamenti normativi e con le modifiche resesi necessarie per il miglioramento di alcune sue parti, e per una maggiore chiarezza del testo, finalizzata ad una interpretazione univoca del CCNI su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni articoli sono stati interpretati in maniera difforme sul territorio, come, del resto, è stato segnalato anche da alcune strutture provinciali del sindacato.
La delegazione SNALS-CONFSAL si è battuta, tra l’altro:
· per ottenere l’inserimento agli artt. 2 e 11 (rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA), tra i destinatari delle utilizzazioni, del personale assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente, trasferito d’ufficio. Ciò in quanto a molti colleghi accadeva che, nel passaggio da sede provvisoria assegnata all’atto dell’incarico a tempo indeterminato, a sede definitiva, tramite la procedura dei trasferimenti, non è stata assegnata talvolta, negli anni scolastici precedenti, una sede inserita tra le preferenze espresse, ma una sede d’ufficio. Prima della modifica introdotta con la ipotesi di CCNI, sottoscritta in data odierna, per l’a.s. 2014/2015, il personale che si trovava in tale condizione non partecipava alle operazioni di utilizzazioni, ma soltanto a quelle di assegnazione provvisoria, che si espletano successivamente a quelle di utilizzazione; ciò, nei casi in cui non risultasse, successivamente, soprannumerario in organico di fatto sulla sede assegnata per trasferimento d’ufficio;
· per eliminare la discriminazione attuata con il CCNI relativo all’a.s. 2013/2014, all’art. 6-bis, per i docenti di sostegno. Agli stessi era preclusa la possibilità, riservata ai docenti titolari degli insegnamenti curriculari delle medesime classi di concorso, di produrre domanda di nuova utilizzazione nei licei musicali e coreutici;
· per rendere più chiaro tutto il contenuto dell’art. 6-bis, con particolare riguardo alle operazioni di cui al comma 11, per le quali erano sorti dubbi interpretativi.
Lo SNALS-CONFSAL ha condiviso, inoltre, la necessità di apportare modifiche migliorative negli artt. 8 e 18, relativi alle precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria (rispettivamente del personale docente e del personale ATA), con particolare riguardo alle lavoratrici e lavoratori padri con figli di età inferiore a 3 anni; è stata ampliata ad entrambi i genitori la possibilità di fruizione della precedenza, prevista fino all’a.s. 2013/2014 come alternativa. Altro obiettivo, perseguito con decisione dallo SNALS-CONFSAL e dalle altre OO.SS., è stato quello di effettuare una discussione serrata, approfondita, ma, al tempo stesso non troppo lunga, per ovviare ai ritardi accumulatisi negli aa.ss. precedenti.
Con la sottoscrizione della ipotesi di CCNI, effettuata in data odierna, si è riusciti, con l’impegno di tutti, sindacati ed amministrazione, ad anticipare, rispetto ai 2 anni scolastici precedenti, di circa 2 mesi la data sottoscrizione della ipotesi. Ciò dovrebbe consentire di evitare i ritardi accumulatisi precedentemente, a seguito del successivo lungo iter di esame della ipotesi di CCNI, (effettuata ai sensi del D.Lvo 150/09). È prevista, infatti, una prima verifica all’interno del MIUR, da parte della Direzione Generale del Bilancio e dall’Ufficio Centrale del Bilancio, e, successivamente, quella congiunta della compatibilità normativa e finanziaria del testo proposto, da parte di Funzione Pubblica e MEF.