Sono pervenute due note di chiarimento sollecitate dallo SNALS-Confsal, anche a seguito di richiesta delle nostre strutture provinciali, tendenti ad attenuare le problematiche di fruizione delle 150 ore di diritto allo studio e a chiarire la possibilità di perfezionamento di domande già prodotte e non accolte.
Riportiamo di seguito le predette note:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. AOODGPER n.1646 Roma, 26 febbraio 2014
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti territoriali Provinciali
LORO SEDI
OGGETTO: PAS. 150 ore diritto allo studio.
Si fa seguito alla nota prot. 12685 del 25 novembre 2013 e si precisa quanto segue.
In considerazione dell’interesse primario degli aspiranti PAS a frequentare i corsi abilitanti, si rende necessario garantire il diritto a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio al maggior numero possibile di aspiranti. A tal fine, fermo restando il limite di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, si precisa che le 150 ore potranno essere frazionate tra più beneficiari, utilizzando anche le ore non assegnate ai docenti già assegnatari dei suddetti permessi. Al riguardo, si fa presente che il limite del 3% di cui alla sopra richiamata normativa deve essere riferito al monte ore massimo da attribuire e non al numero dei docenti. A titolo esemplificativo, infatti, ai fini della determinazione del numero dei beneficiari dei permessi, i posti part time e le frazioni orario possono dar luogo ad un aumento di pari entità dei permessi concedibili, sempre entro i limiti del 3% della dotazione organica.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo de Angelis
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. AOODGPER n.1645 Roma, 26 febbraio 2014
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
OGGETTO: PAS. Chiarimenti docenti non ammessi.
Sono pervenuti alcuni quesiti, da parte di aspiranti ai PAS esclusi per mancanza del titolo di studio valido per la partecipazione alla classe di concorso prescelta, circa la possibilità di essere riammessi alla partecipazione per altra classe di concorso per la quale siano in possesso dei relativi requisiti.
Al riguardo, si ritiene che tali richieste possano essere accolte, previa istanza dell’interessato alla medesima Regione a cui è stata indirizzata l’originaria domanda di partecipazione ai PAS. Ovviamente fermo restando l’anno di servizio prestato nella nuova classe di concorso richiesta.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo de Angelis