Come è noto, nel 2014 i requisiti per conseguire la pensione anticipata sono:
- per le donne, possesso di un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi entro il 31/12/2014;
- per gli uomini, possesso di un’anzianità contributiva di 42 anni e sei mesi entro il 2014.
Per coloro che chiedono la pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni è prevista una riduzione sulla quota del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate prima dell’1/1/2012, pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni di età. Tale riduzione è pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
A riguardo si precisa che l’art. 4, comma 2 quater, della legge n. 14/2012, ha previsto che la suddetta penalizzazione non trova applicazione per coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017 se la predetta anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione di lavoro effettiva, ivi inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per malattia, per infortunio, per servizio militare, nonché quelli riscattati per omissione contributiva. Inoltre, la norma suddetta è stata integrata con l’art. 4 bis, comma 1, della legge 125/2013 che ha aggiunto anche i periodi per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 219 del 21/10/2005, ed i periodi per congedi parentali di maternità e paternità previsti dal d.lgs. n. 151, del 26/3/2001.
Nella legge di stabilità 2014 (legge n. 147, del 27/12/2013), infine, sono stati aggiunti all’elenco suddetto i periodi per i congedi ed i permessi concessi ai sensi dell’art. 33, della legge n. 104 del 5/2/92.