RIVALSA DEL 2,50% - AZIONE N. 61 – COMUNICATO DELL’ULN
L’ufficio Legale Nazionale della Conf.sal ha inviato un ulteriore comunicato sull’azione legale 61 (prot. n. 263/MPN/SV/UL del 23 novembre 2012).
Oggetto: AZIONE N. 61 – COMUNICATO
Si fa riferimento alla questione della rivalsa del 2,50% prevista dall’articolo 37 del D.p.r. 1092 del 1973.
Al riguardo, si rammenta che, come è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza 223 del 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10 del d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge 122 del 2010, nella parte in cui, pur estendendo il regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile (TFR) alle anzianità contributive successive al 1° gennaio 2011, non aveva nel contempo escluso la vigenza della predetta trattenuta a carico dei dipendenti; (trattenuta che, in effetti, le amministrazioni pubbliche avevano continuato ad operare anche successivamente al 1° gennaio 2011).
E’ noto altresì, come a seguito di tale pronuncia, il Governo sia intervenuto in via d’urgenza con il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, abrogando l’articolo 12, comma 10 del citato d.l. 78 del 2012, convertito in l. 122 del 2010 e ripristinando, per l’effetto, anche a valere sulle anzianità successive al 1° gennaio 2011, il TFS (già buonuscita) e le conseguenti modalità di prelievo contributivo, (ivi compresa, dunque, la rivalsa del 2,50%).
Ciò ha spinto, ovviamente questa organizzazione sindacale a recedere dalla proposizione del ricorso giurisdizionale nei confronti dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Ciò detto, va peraltro osservato come, nonostante la novella del decreto legge 185 del 2012, il ricorso presenti ancora margini di fattibilità nei confronti delle seguenti categorie di dipendenti pubblici e cioè:
1) gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato, ovvero gli assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente;
2) i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, abbiano optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997.
I dipendenti sub 1), infatti, sono stati assoggettati sin dall’inizio del rapporto al TFR (articolo 2120 c.c.); di tal che può ritenersi che, in ragione di tale circostanza, nei loro confronti non potesse predicarsi la applicazione della rivalsa in discorso.
Quanto ai dipendenti sub 2), va osservato come il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 avesse espressamente previsto che a decorrere dalla data di esercizio della opzione per il passaggio al TFR non si sarebbe applicato il contributo previdenziale del 2,50% in discorso.
In sostanza per tali categorie di dipendenti, può sostenersi che l’applicazione dell’articolo 2120 c.c., come novellato dalla legge 297 del 1982, (vuoi ab origine, vuoi in virtù dell’esercizio della opzione prevista dal citato articolo 59, comma 56 della legge 449 del 1997) non consentirebbe di continuare ad assoggettare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali alla rivalsa del 2,50%.
Al riguardo si fa presente che l’ufficio legale ha già trasmesso il testo della istanza dedicate specificamente dedicate alle due categorie (che, ad ogni buon conto, si allegano alla presente).
https://www.snalscagliari.it/sites/default/files/AZIONE%20LEGALE%2061.zip