E’ arrivato finalmente in dirittura d’arrivo, l’avvio dei percorsi abilitanti speciali che d’ora in poi chiameremo PAS, come la sigla usata al MIUR. E’, infatti, in corso di pubblicazione sulla G.U. il regolamento che ne autorizza l’attivazione.
I rappresentanti dell’amministrazione, nell’introdurre l’informativa, hanno puntualizzato che:
Ø il regolamento è in pratica una legge dello Stato e, quindi, non può che essere applicato in questa fase con tutti i limiti contenuti nel testo che, ricordiamolo, è passato attraverso i pareri del CNPI e delle Commissioni Parlamentari nonché al vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
Ø per la sua attuazione l’amministrazione procederà, in tempi successivi, all’emanazione di due D.M.:
1) il primo, di imminente emanazione, sarà un decreto con cui, senza possibilità di modifiche rispetto al regolamento, si organizza la partenza dei corsi (requisiti di accesso, termini di presentazione delle domande , …….);
2) il secondo sarà quello con cui il Ministro istituisce i corsi presso le università, fissando modalità della didattica e delle prove finali;
Ø entrambi i D.M. saranno fatti solo dopo una approfondita interlocuzione con le OO.SS. per esplicita volontà del Ministro;
Ø per ora dobbiamo restare nell’ambito del regolamento e, quindi, alcuni problemi non sono risolvibili con i D.M. applicativi, ma solo in altra sede con strumenti di rango superiore (regolamentari o di legge). Dato che per queste eventuali modifiche serve tempo e condivisione, a parere dell’amministrazione si potrebbe utilizzare il primo dei due anni per approvarle e poi attuarle nel secondo o in un terzo se si dovesse rendere necessario. E’ stato esplicitato che ci si riferiva in particolare a tre aspetti:
ü utilizzo, come requisito di accesso, del servizio del corrente anno scolastico 2012/13 che era escluso dal testo in quanto, tra l’altro, si ipotizzava una presentazione delle domande a gennaio/febbraio 2013 e quindi in assenza dei requisiti per la valutazione dell’anno;
ü svolgimento dei PAS in due soli anni: 2013/14 e 2014/15. Dato che si stima una partecipazione di non meno di 80.000 persone, è problematico ipotizzare uno svolgimento che si possa esaurire in due soli anni, stante l’attuale sistema universitario. Ciò in quanto non si possono e non si debbono trasformare né in “corsi capestro” né in “corsi barzelletta”. Tra l’altro tutto sarà molto differenziato nella secondaria, in particolare di secondo grado, per la presenza di una notevole molteplicità di classi di concorso. E’ stato sottolineato che i PAS saranno attivati per tutti i posti di insegnamento e tutte le classi di concorso, compresa la tab. C, la tab. D, le classi di cui è ipotizzato l’accorpamento o la soppressione e anche per la A077 (strumento musicale);
ü la validità dell’anno scolastico se con requisiti di servizio in un solo tipo di insegnamento.
Ø le ipotesi predisposte dal Ministro Profumo di D.M., tra cui spiccava per negatività quella che prevedeva i test d’accesso per graduare l’ordine di partecipazione e il cui punteggio serviva per quello complessivo con cui conseguire l’abilitazione, erano state abbandonate.
L’amministrazione ha chiesto un contributo scritto da parte delle OO.SS. su questi aspetti. Inseriamo in area riservata il testo del D.M. che ci è stato consegnato e che corrisponde a quanto in corso di registrazione. Da parte nostra, le osservazioni saranno, ovviamente, in coerenza per quanto compatibile col nuovo testo con quelle formulate in precedenti occasioni e riportate nel notiziario 58 del 26 marzo 2013. Auspichiamo che le strutture territoriali forniscano spunti di riflessione e contributi per presentare al Ministro un documento il più completo possibile.
PASSIAMO ALL’ESAME DELLA BOZZA DI DECRETO MINISTERIALE CHE ORGANIZZA L’AVVIO DEI CORSI
Nel rinviarvi ad una lettura puntuale dello stesso, di cui inseriamo copia in area riservata, vi chiediamo, se avete osservazioni da proporci, di farlo entro brevissimo tempo dato che l’amministrazione intende emanarlo in tempi strettissimi, sia per far scadere le domande possibilmente prima di ferragosto, sia perché solo dalla presentazione delle stesse sarà possibile una quantificazione del numero dei docenti che, avendo i requisiti previsti, intendono avvalersi di questa opportunità.
Nel ricordare che il testo, per ora, non può che far riferimento al regolamento in corso di pubblicazione, riteniamo, comunque, utile schematizzare in sintesi gli aspetti più rilevanti:
v requisiti di accesso:
· docenti non di ruolo sprovvisti di abilitazione o idoneità per l’insegnamento o classe di concorso per cui chiedono di partecipare;
· aver prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto, almeno tre anni di servizio a partire dall’a.s. 1999/2000 fino al 2011/12 compreso;
· il servizio può essere stato prestato in scuole statali, paritarie o CFP solo per i corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico (questa tipologia parte solo dall’a.s. 2008/09).
v validità dell’anno scolastico :
· il servizio deve essere stato prestato, per ogni singolo anno,nella stessa tipologia di posto o classe di concorso e per almeno 180 gg. o valutabile come anno intero ai sensi della normativa vigente;
· si possono cumulare i periodi di servizio nel singolo anno purché perstati nella stessa tipologia di posto o classe di concorso, sia tra diverse scuole statali oppure tra scuole statali, paritarie e CFP;
· si può optare per una sola tipologia di posto o classe di concorso purché si sia prestato un anno di servizio nella stessa;
· è valido il servizio sul sostegno;
· i docenti di scuola dell’infanzia e primaria possono aver prestato gli anni di servizio necessari per l’accesso indifferentemente tra le due tipologie di scuola, sia sul posti normali che di sostegno, purché ogni anno sia sulla stessa tipologia di posto (es: docente con due anni di servizio nella scuola primaria e 1 anno nella scuola dell’infanzia, può partecipare a sua scelta o per la scuola dell’infanzia o primaria);
· i docenti di scuola secondaria, nel caso abbiano prestato servizio in diverse classi di concorso, possono optare per una sola, in cui non siano già abilitati, tra quelle per cui hanno prestato abbiano prestato servizio per un anno intero (es: docente con 2 anni di servizio nella scuola media come abilitato e 1 anno di servizio per una classe del superiore come non abilitato, può partecipare all’abilitazione per quest’ultima classe. Docente con tre anni di servizio, ciascuno per anno intero in classi di concorso diverse in cui non è abilitato, può optare per quella che vuole).
v partecipazione ai corsi:
· si può partecipare a un solo corso;
· si deve essere non di ruolo al momento della domanda;
· la frequenza non è compatibile con quella di corsi universitari che si concludono con il rilascio di titoli accademici.
v domande di ammissione:
· le domande si presentano secondo la procedura conosciuta on-line;
· dopo la discussione di questa mattina, sembra che l’amministrazione si sia convinta a lasciar libera scelta per la regione ai singoli. Si deve prestare attenzione alla possibilità di conciliare la frequenza con l’eventuale servizio, perciò è opportuno scegliere la regione che coincide con quella in cui si opera per le domande prodotte;
· la domanda dovrà contenere le informazioni previste nel D.M.
v svolgimento dei corsi :
· si cercherà di favorire in tutto i modi la frequenza ;
· sarà consentita una percentuale di assenze; è probabile che si modifichi la bozza al riguardo nel 20% complessivo, in quanto più flessibile; non, quindi, il10% per insegnamento previsto nella bozza;
· la graduazione nell’accesso ai corsi che sarà fissata con successivo D.M., anche perché si deve conoscere il numero dei partecipanti. E’ probabile che sia data la precedenza, ove necessario scaglionare su più anni, all’anzianità di servizio scolastico.