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on Mer, 17/03/2021 - 19:29
PENSIONAMENTI SCUOLE PARITARIE LAICHE E RELIGIOSE
Avendo tra i nostri iscritti personale che presta servizio presso scuole paritarie, sia laiche che religiose, vogliamo fornire notizie, indicazioni e adempimenti da assolvere al fine di ottenere una pensione “corretta” da parte dell’Inps.
Come prima indicazione, si ricorda che la sede Inps competente per la liquidazione della pensione per le scuole paritarie è la sede Inps individuata in base alla residenza del pensionando.
Preavviso
Il dipende non può cessare improvvisamente, poiché si creerebbe un danno alla scuola che dovrebbe sostituire il dipendente dimissionario.
Per evitare questa situazione, l’art. 2118 del Codice Civile e i contratti di categoria prevedono l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
I contratti in atto sono ANINSEI, AGIDAE e FISM e prevedono un termine di preavviso di 2 mesi per AGIDAE e FISM e 3 mesi per ANINSEI.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta la corresponsione da parte dell’interessato al Gestore della Scuola di una indennità (penale) corrispondente allo stipendio lordo del numero di mensilità di preavviso non rispettati.
Nei 2 o 3 mesi di preavviso il lavoratore è tenuto a prestare servizio, ma nel conteggio non rientrano i periodi di malattia, ferie e infortunio.
E’ quindi consigliabile dare un preavviso superiore a quanto richiesto, per evitare eventuali situazioni che potrebbero impedire di “lavorare” i 2 o 3 mesi previsti.
Dimissioni
In qualità di lavoratori privati, i dipendenti delle scuole paritarie (rispettando il termine di preavviso per evitare penali) debbono presentare le dimissioni utilizzando la procedura on line accedendo ai servizi digitali del Ministero del Lavoro https://servizi.lavoro.gov.it.
Come comunicato dal Ministero del Lavoro, dal 15.11.2020 l’invio delle dimissioni può essere effettuato solo con lo SPID.
Verifica raggiungimento requisito contributivo
Si consiglia di verificare il raggiungimento del diritto a pensione richiedendo all’Inps “L’ECOCERT” e di conoscere le settimane accreditate presso l’Inps (anzianità utile a pensione).
Presentazione domanda all’Inps
Occorre ricordarsi di presentare la domanda di pagamento della pensione all’Inps, altrimenti si rischia di essersi dimesso senza percepire la pensione.
Requisiti per accedere alle varie tipologie di pensioni-Finestre di attesa
Questi lavoratori non sono soggetti, come per le scuole statali, alla finestra unica del 1° settembre, quindi possono andare in pensione anche nel corso dell’anno.
In alcune tipologie di pensione sono previste delle finestre e il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della stessa.
La pensione è pagata a condizione che sia cessata l’attività lavorativa.
Tipo di pensione Requisiti Finestra
Vecchiaia 67 anni età
+ 20 anni contributi Nessuna
Vecchiaia Lavori gravosi
(Sc. Infanzia) 66 anni 7 mesi età
+ 30 anni contributi Nessuna
Anticipata misto Donne 41 anni e 10 mesi di contributi 3 mesi
Anticipata misto Uomini 42 anni e 10 mesi di contributi 3 mesi
Anticipata Contributiva 64 anni età
+ 20 contributi Nessuna
Anticipata precoci 41 anni di contributi 3 mesi
Quota 100 nati/e entro il 31.12.1959 62 anni di età
+ 38 anni di contributi 3 mesi
Opzione Donna contributivo solo FPLD * 58 anni di età
+ 35 ** anni di contributi entro il 31.12.2020 12 mesi
Opzione Donna contributivo
FLDL + Lav. Autonomi 59 anni di età
+ 35 **anni di contributi entro il 31.12.2020 18 mesi
* Si deve esaminare l'estratto contributivo conto Inps di colore azzurro. Debbono essere presenti solo contributi FPLD, non ci deve essere nessun contributo di una delle gestioni autonome (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti), altrimenti si applicano i 59 anni di età e la finestra di 18 mesi.
** Per il raggiungimento dei 35 anni (1820 settimane) sono utili tutti i contributi con esclusione dei contributi di malattia e disoccupazione.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Elvira Serafini
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