DIRIGENTI SCOLASTICI, COVID 19 E SICUREZZA NELLE SCUOLE: INCONTRO AL MI
Si è svolto oggi, da remoto, il previsto incontro al Ministero dell’istruzione, sulle problematiche della sicurezza nei luoghi lavoro di interesse per i dirigenti scolastici. Erano presenti il Ministro, il Capo di Gabinetto, i Capi Dipartimento dott. Bruschi e Dott.ssa Boda, la dott.ssa Capasso.
All’ordine del giorno la discussione sulle norme da rispettare nelle scuole per garantire la sicurezza e preservare alunni e personale dal rischio di contagio da Covid 19.
La prossima scadenza degli esami di stato costituirà un banco di prova per le misure che saranno definite e sottoscritte. Ovviamente l’analisi e lo studio delle misure proposte servirà per la ripresa parziale o a regime delle attività nel prossimo anno scolastico.
Sono state illustrate le linee essenziali del protocollo di sicurezza che dovrà essere sottoscritto tra Ministero e parti sociali e che dovrà poi essere adottato dalle singole istituzioni scolastiche con un protocollo ad hocdi sicurezza anticontagio (ad hoc).
Il protocollo che dovrà essere predisposto dalle scuole, frutto tra l’altro dell’aggiornamento obbligatorio del documento di valutazione del rischio, dovrà essere condiviso con gli organi collegiali competenti, con la RSU, con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Lo SNALS ha espresso una serie di dubbi e posto diversi quesiti sul testo proposto e sulle ricadute in termini di responsabilità del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.
La traccia (di protocollo) che ci è stata sottoposta segue il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto sabato 14 marzo da sindacati e associazioni di categoria per le aziende in genere.
Innanzitutto tentiamo di riepilogare i diversi profili di responsabilità relativi al contagio da Covid-19.
Il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale.
Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio.
Il datore di lavoro/legale rappresentante dell’impresa è titolare della posizione di garanzia, ovvero dell’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo del contagio. Al fine di poter contestare al medesimo la responsabilità penale legata alla relativa malattia (o, addirittura, al decesso); occorrerà altresì dimostrare che in capo al predetto vi sia un profilo di colpa nel senso anzidetto, in particolare di colpa specifica per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più “norme cautelari”.
Infatti, oltre alle norme contenute D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro) e di quelle che eventualmente il Governo dovesse emanare in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro, si deve oramai tenere conto anche della copiosa e recentissima regolamentazione emergenziale.
Secondo tale principio di responsabilità il Dirigente Scolastico dovrà provvedere a:
- aggiornamento DVR con protocollo sottoscritto per valutazione rischio biologico prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio;
- adottaremisure preventive allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all’interno della sede;
- fornire a tutti i lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (budget per far fronte all’emergenza);
- informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;
- predisporre massiva campagna di informazione e sensibilizzazione, con circolare interna, cartellonistica in chiara evidenza;
- formazione di figure per l’osservanza delle misure di sicurezza (Vigilanza sanitaria);
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- adottare misureper i rischi interferenziali;
- predisporre e diffondere misure per la gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
- favorire e promuovere il più possibile – compatibilmente con l’attività svolta - soluzioni di smart working e imporre ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. palestre, mense) in un determinato lasso temporale;
- rafforzare le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti.
La colpa specifica potrebbe essere individuata anche in caso di omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08).
L’obbligo di vigilare sull’applicazione e sull’osservanza delle misure di sicurezza all’interno dell’azienda, grava sullo stesso datore di lavoro, a meno che egli non rilasci apposita delega con le forme previste dall’art. 16 D. L.vo 81/2008.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di prevenire i rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/08); in tal caso la colpa specifica potrebbe essere ravvisata nelle ipotesi in cui non introduca misure di prevenzione volte a regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori) ai luoghi di lavoro.
A tal proposito Il datore di lavoro committente deve verificare che la ditta appaltatrice abbia a sua volta adottato un sistema di misure a prevenzione del rischio da contagio dei propri lavoratori. Il datore di lavoro dovrà adottare ulteriori misure nei confronti dei soggetti terzi, quali la richiesta di autocertificare l’adozione di misure di prevenzione o la stretta regolamentazione degli accessi.
Abbiamo quindi rappresentato quelle che ad una prima lettura del protocollo ci sembrano alcune questioni di rilevante importanza:
- occorre la presenza del Ministero della salute al tavolo per la definizione del protocollo e nell’ambito della definizione del protocollo locale la presenza dell’ASL e dell’ente locale
- Abbiamo chiesto che il dirigente scolastico, che è responsabile della verifica delle condizioni di sicurezza per il contagio, possa fare riferimento all’autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di misure quali la sospensione, il non avvio o riavvio delle attività scolastiche
- Abbiamo fatto presente cheaumentano i carichi di lavoro per la predisposizione delle misure atte a limitare non solo i rischi di contagio diretto ma anche quelli derivanti da interferenze (esterni ditte fornitori)
- Occorrerebbe riprendere le previsioni delle deleghe presenti nell’art 16 del d.lgs 81/08 almeno per le funzioni di osservazione dell’applicazione e il rispetto delle misure. A tal proposito dovrà essere finanziata una specifica azione di formazione per tale tipologia di preposti. Dovranno essere individuate figure specificamente formate per la regolazione del flusso all’ingresso e all’uscita delle classi, all’osservanza dell’utilizzo dei DPI, alla continua presenza del disinfettante, alla sanificazione ordinaria degli ambienti comuni, alla regolazione dei flussi degli esterni
- Tutte le misure che saranno contenute nel protocollo richiederanno tempo per la loro attuazione
- Bisognerebbe normare nei protocolli, oltre alle misure per la gestione delle mense, anche quelle relative alle attività laboratoriali nelle scuole ed in particolare negli istituti tecnici e professionali(ad esempio negli indirizzi di studio relativi ai servizi per l’enogastronomia, ecc)
- Proponiamo di istituire un servizio centrale e servizi regionali, di intesa con gli enti locali, per la verifica dell’attuazione delle misure contenute nel protocollo nazionale e in quelli locali. Solo il superamento di tale verifica può consentire la ripresa delle lezioni
- Il protocollo locale deve anche stabilire le condizioni per la flessibilità del gruppo classe per le attività in presenza.
Lo SNALS-Confsal è deciso in questa situazione ad evitare che le responsabilità, non solo del contagio nelle scuole, ma anche dello svolgimento delle attività didattiche (non ricada), ricadano esclusivamente sui dirigenti scolastici, sui docenti e sul personale Ata ed ha chiesto e continuerà a chiedere che le Istituzioni scolastiche siano messe in condizioni di sicurezza per alunni e personale da chi di dovere, in primis gli Enti locali.