RIUNIONE INFORMATIVA 11 LUGLIO 2018
In seguito alla nostra richiesta ai sensi dell’art. 5 CCNL di informativa sul contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie oggi alle ore 11:30 si è svolto l’incontro al Miur con il Dott. Antimo Ponticiello.
Ad inizio seduta l’amministrazione ha illustrato le novità concernenti il CCNI per l’a.s. 201/19 :
1) Le modifiche all’articolo 6bis - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici: si prevede che sulle eventuali disponibilità residue siano utilizzati, a domanda, in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto, i docenti di ruolo, in possesso del titolo richiesto.
2) All’articolo 7 - Assegnazioni provvisorie del personale docente - al comma 1 è previsto che la domanda di ricongiungimento possa essere presentata, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Inoltre al medesimo comma viene ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza. Quest’ultima modifica riguarda anche il personale ATA, come previsto dall’articolo 17 c.1 dell’ipotesi in questione. Al comma 10 dello stesso articolo si prevede che ai fini del ricongiungimento al familiare sia sufficiente esprimere, come prima preferenza, una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori, anche di diverso ambito.
3) L'assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno. Nell’ambito della categoria sopra delineata, hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lett m) dell’articolo 8 dell’ipotesi contrattuale. Tale tipo di assegnazione è disposta, in subordine al personale di ruolo fornito di titolo di specializzazione, e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive. Tale aggiunta del comma 16 all’articolo 7 ha comportato di conseguenza l’aggiornamento dell’Allegato 1 con esplicita previsione della fase n. 41.
4) All’ articolo 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria - al punto VI, in materia della specifica precedenza (personale coniuge di militare) si chiarisce che in caso di mancata assegnazione provvisoria per indisponibilità di posti, possa essere disposto, a favore del docente, l'impiego anche per attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione.
5) All’ articolo 9 - Sequenza operativa - comma 1, viene esplicitato che tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale, anche per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione, saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2018/19, nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all’art.17 comma 5 D. lgs. 59 del 2017.
L’amministrazione ha ricordato inoltre che, ai sensi dell’art 8, comma 5, dell’O.M. 207/18, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nell’ambito assegnato dal provvedimento del giudice.
La delegazione Snals ha apprezzato alcuni miglioramenti ma non ha potuto fare a meno di rilevare che l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione è limitata ai soli due casi di conclusione del percorso di specializzazione o del servizio prestato di almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno precludendo la possibilità di poter produrre domanda di assegnazione provvisoria a tutti coloro che non rientrano nelle due fattispecie.
Ha rilevato, altresì, l’esistenza di eventuale discrasia tra la data di scadenza delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per la scuola secondaria (25 luglio) ed il termine ultimo (27 luglio) entro il quale l’amministrazione deve assegnare la scuola nella procedura da ambito a scuola.
Il Dott. Ponticiello ha affermato che tale incongruenza di termini può essere risolta attraverso gli uffici periferici prevedendo la possibilità di revoca della domanda nel caso di assegnazione di sede soddisfacente per l’interessato.