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RIDUZIONE PERCENTUALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI – CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Messaggio di errore

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Come è noto, l'art 1, comma 5. del d.l. n. 90 del 2014, riscrive l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e prevede la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come strumento a regime nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e per il triennio 2016-2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne purché il dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull’importo della pensione.

Successivamente, è intervenuta la l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) che all'art. 1, comma 113 ha previsto che nel triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dall'art 24, comma 10. del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Tali penalizzazioni opereranno di nuovo a partire dal 1° gennaio 2018, così come disciplinate nel citato art. 24, comma 10, fatto salvo il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017.

A riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. 24210 del 16/4/2015 ha chiarito che:

•         nel caso in cui il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sia stato perfezionato in data antecedente all'1/01/2015 e il dipendente sia comunque rimasto in servizio in quanto la sua età anagrafica era inferiore ai 62 anni e quindi essere collocato a riposo avrebbe comportato penalizzazioni sull'importo della pensione, qualora l'amministrazione volesse esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrebbe, con preavviso di 6 mesi, comunque esercitarla a partire dall'1/01/2015 a prescindere dall’età del dipendente, in quanto la norma contenuta nella legge di Stabilità 2015, come su specificato, prevede espressamente che le penalizzazioni non si applichino "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 10 gennaio 2015";

•         nel caso in cui la maturazione dei suddetti requisiti avvenga entro dicembre 2017 anche con età inferiori a 62 anni, seppure la decorrenza dell'assegno di pensione ricade successivamente al 31/12/2017, a questi dipendenti non si applicheranno comunque penalizzazioni, in quanto la norma, sopra riportata, esplicitamente dispone "Le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 10, […], in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.";

•         le amministrazioni possono utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, come sopra determinata, a prescindere dall'età del dipendente. in quanto non sono più previste penalizzazioni in questo arco di tempo sull’importo della pensione. Dovranno quindi riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l'esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dall'1/01/2018.

 

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