Come è noto, l’art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007, sancisce che “è materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto”.
Nulla dice il contratto sulla pubblicazione dei compensi accessori corrisposti al personale della scuola, pubblicazione che, in base al provvedimento di n. 431/2012 del Garante della Privacy violerebbe il codice dei dati personali, D.L. n. 196/2003.
L’ARAN, con la nota prot. n. 0010189/2013 del 30/8/2013, trasmessa in risposta al quesito proposto a riguardo da una istituzione scolastica e diffusa dall’USR Campania con la nota prot. 8415 del 30/10/2013, esprime il parere che “il dirigente scolastico, al fine di fornire un prospetto riassuntivo alle RSU nel rispetto dell’autonomia negoziale e nel quadro delle relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, dovrebbe da un lato pubblicare i nominativi ai sensi del succitato art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007 e, dall’altro, pubblicare l’importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia”.
Provvediamo ad inserire il testo della nota dell’USR Campania riportante il parere Aran.