L’Inps, con il messaggio n. 0002721 del 21/4/2015, ha fornito chiarimenti in merito al riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2, della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Nello specifico è stato precisato che:
- qualora l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art.4 della legge n. 29/1979 (presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione);
- fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi successivamente acquisiti nella gestione trasferente per effetto di domande di riscatto e collocati in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione potranno formare oggetto di comunicazione alla gestione accentrante ai sensi dell'art.5 della legge n. 29/1979 sulla base della originaria istanza;
- quanto sopra dovrà essere applicato a tutte le richieste di riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 della legge 29/1979 non ancora definite al 21/4/2015, data di pubblicazione del messaggio.