PRECISAZIONI INPS SUL CALCOLO DELL’ANZIANITA’ PENSIONAMENTI SCUOLA
Le allarmanti notizie , che la discordanza tra il calcolo solare applicato dai Provveditorati agli Studi e il calcolo effettuato, come anno commerciale, dall’INPS, per il personale della scuola avrebbe comportato una perdita di circa 200 giorni nella vita lavorativa, costringendo, causa dell’unica finestra pensionistica prevista al temine dell’anno scolastico, in molti casi a dover prestare un anno di servizio in più per il raggiungimento dei requisiti, sono state chiarite in un comunicato dell’INPS del 12 luglio c.a..
L’INPS, ha tenuto a precisare che la diversità di calcolo adattata può comportare esclusivamente limitate differenze relative ai periodi pre-ruolo, computo, riscatto e ricongiunzioni, riconosciuti con provvedimenti del MIUR.
Si chiarisce che il passaggio dell’attività di certificazione, garantendo la piena certezza del diritto, assicura la coerenza tra diritto verificato in anticipo e diritto in sede di liquidazione della pensione, superando il problema dei disallineamenti.
Come riportato nel messaggio n. 1894 del 5.5.2017, occorre considerare che esistono provvedimenti di computo, ricongiunzione ecc..ecc.., emessi dalle Amministrazioni statali che nella valutazione del periodo utilizzano criteri diversi da quelli dell’Istituto. Può accadere, pertanto, che in alcuni provvedimenti emessi dalle Amministrazioni statali venga riconosciuto un periodo, che quando viene inserito dall’operatore INPS, supera la capienza di giorni consentita, in quanto il periodo riconosciuto è superiore alla sua collocazione temporale.
In tal caso, se il provvedimento non è ancora diventato definitivo, l’Amministrazione che lo ha emesso dovrà correggerlo facendo riferimento all’anno commerciale di 360 giorni.
In presenza di un provvedimento divenuto definitivo, l’operatore INPS, se esiste capienza, forzerà il sistema in passweb riconoscendo quanto computato dall’Amministrazione statale.
Qualora la capienza non fosse sufficiente, inserirà gli ulteriori periodi come maggiorazioni a quantità fissa che saranno utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Si allegano in area riservata il comunicato stampa del 12 luglio 2018 e il messaggio n. 1894 dell’INPS.