La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17134/2013, ha accolto il ricorso patrocinato dallo SNALS-Confsal, diretto ad ottenere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale.
Come è noto, l’Amministrazione della pubblica istruzione applica, ai danni del personale che presta servizio all’estero, una trattenuta corrispondente all’importo dell’I.I.S. conglobato.
Un gruppo di docenti in servizio all'estero, assistito dai legali dello SNALS-Confsal, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma per vedersi riconosciuto il diritto a percepire in busta paga l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare, sostenendo che l’omessa corresponsione di tale quota della retribuzione crea una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale appartenente allo stesso ruolo, che presta servizio nel territorio metropolitano (personale che, viceversa, percepisce il trattamento retributivo in misura integrale), traducendosi in un significativo pregiudizio economico, incidente sulla tredicesima mensilità nonché sul trattamento di quiescenza.
Invero, con effetto dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare. Al riguardo, l’art. 76, comma 3, CCNL 2002-2005 ha previsto che “a decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare”.
Il Tribunale di Roma aveva sollecitato, ai sensi dell’art. 64 D.lgs. 165/2001, l’Aran e le OO.SS. a fornire la loro comune interpretazione autentica relativa all'art. 76 Ccnl scuola.
L'art. 64 citato prevede che in assenza di accordo (tutte le Organizzazioni sindacali, a dispetto dell’Aran, si sono espresse in senso favorevole ai lavoratori), spetta al giudice risolvere la questione interpretativa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7349/2012, ha provveduto a definire la questione interpretativa dell’art. 76 CCNL 2002/2005 nel senso che la ritenuta sullo stipendio, in misura pari all’indennità integrativa speciale conglobata, si applica anche per i periodi successivi alla scadenza di tale contratto.
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza, ha sancito il principio che la normativa contrattuale successiva al CCNL 2002/2005 non consente più l'applicazione della ritenuta in parola.
In altri termini, secondo la Cassazione il personale scolastico che presta servizio all'estero ha diritto a percepire in busta paga l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale conglobata, senza alcuna decurtazione; ciò a partire dal CCNL 2006/2009.