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PERSONALE ATA – DSGA EX TITOLARI SU ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE INDIVIDUATI SOPRANNUMERARI - PRECEDENZA ART. 7 C. 1 P. II E IV CCNI MOBILITÀ - CHIARIMENTI MIUR

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Il MIUR ci ha inviato la nota prot. 5380 del 30 maggio 2013 che trascriviamo integralmente di seguito:

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

 

Prot. n. 5380

Roma, 30 maggio 2013

 

 

AI DIRETTORI GENERALI

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

AI DIRIGENTI

DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: CCNI mobilità a.s. 2013/14. Personale ATA – DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati soprannumerari – precedenza art. 7 comma 1 punto II e IV. Chiarimenti.

 

 

A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai DSGA in questione, qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’art. 47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14.

Nei casi, invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

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