Il MIUR ci ha inviato la nota prot. 5380 del 30 maggio 2013 che trascriviamo integralmente di seguito:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -
Prot. n. 5380
Roma, 30 maggio 2013
AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI
DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
LORO SEDI
OGGETTO: CCNI mobilità a.s. 2013/14. Personale ATA – DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati soprannumerari – precedenza art. 7 comma 1 punto II e IV. Chiarimenti.
A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Ai DSGA in questione, qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’art. 47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14.
Nei casi, invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta