La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 70 del 10/3/2015, depositata in Cancelleria il 30/04/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del D.L. 6/12/2011, n. 201 ( disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 22/12/2011, n. 214, nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%”.
La consulta si è espressa sui giudizi di legittimità costituzionale della norma suddetta promossi dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6/11/2003, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, con due ordinanze del 13/05/2014, e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con ordinanza del 25/7/2014, rispettivamente iscritte ai numeri 35, 158, 159 e 192, del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella G.U. della Repubblica, n. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Secondo la Corte Costituzionale sono stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, I comma e 38 II comma, della Costituzione, in quanto con la mancata rivalutazione si impedisce la conservazione nel tempo del valore reale della pensione, la sua adeguatezza, e vengono irrimediabilmente vanificate le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.
Infine, per completezza di informazione, al riguardo si evidenzia, che:
- per l’anno 2012, l’adeguamento nella percentuale previsionale del 2,6% è avvenuto per la pensione con importo mensile fino a € 1405,05 lordi (3 volte il trattamento minimo INPS). Le pensioni i cui importi mensili erano ricompresi tra € 1405,05 ed € 1441,58, lordi, sono state adeguate fino a tale importo di € 1441,58,lordi, mentre quelle i cui importi erano superiori ad € 1441,58, lordi, non sono state rivalutate;
- per l’anno 2013, l’adeguamento nella percentuale previsionale del 3% è avvenuto per la pensione con importo mensile fino ad € 1443,00, lordi, (3 volte il trattamento minimo INPS). Le pensioni i cui importi mensili erano ricompresi tra € 1443,00 ed € 1486,29, lordi, sono state adeguate fino a tale importo di € 1486,29, lordi, mentre quelle i cui importi erano superiori ad € 1486,29, lordi, non sono state adeguate;
- applicando la sentenza della Corte, per le pensioni di importo compreso tra 3 e 5 volte il minimo INPS spetterebbe un incremento del 90% della percentuale prevista (2,6% per il 2012 e 3% per il 2013), mentre per le pensioni di importo oltre 5 volte il minimo INPS spetterebbe un incremento del 75% della percentuale prevista (2,6% per il 2012 e 3% per il 2013);
- successivamente, in virtù di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147, G.U. n. 302 del 27/12/2003) per il triennio 2014/2016, l’indice di rivalutazione delle pensioni si applica in misura percentuali pari:
- al 100% per le pensioni il cui importo complessivo sia pari o inferiore a tre volte il trattamento minimo INPS;
- al 95% per le pensioni il cui importo complessivo sia superiore a tre volte e pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento;
- al 75% per le pensioni il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo;
- al 50% per le pensioni il cui importo complessivo sia superiore a cinque volte e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo;
- al 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
- Testo sentenza