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PEREQUAZIONE PENSIONI 2014

Messaggio di errore

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Nella G.U. n. 280 del 29/11/2013 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Economia-Lavoro) 20/11/2013 che fissa al +3% la percentuale di variazione delle pensioni per l’anno 2012 a decorrere dall’1/1/2013 (art. 1) e determina in misura pari a +1,2% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2013, a decorrere dall’1/1/2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo (art. 2).

A seguito del suddetto incremento dell’1,2%, dall’1/1/2014 l’importo del trattamento minimo INPS è pari ad € 501,38; l’assegno sociale corrisposto agli ultra sessantacinquenni privi di altri redditi, previsto dalla legge n. 335/95 in sostituzione della precedente pensione sociale, è pari ad € 447,61, mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa al 31/12/95, diventa pari ad € 368,00.

Ai fini della rivalutazione degli altri trattamenti pensionistici, in applicazione del comma 483 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 - “Legge di stabilità 2014”, sempre dall’1/1/2014,l’incremento dell’1,2%, sull’importo della pensione in godimento al 31/12/2013, verrà applicato come segue:

1)     nella misura del 100 per 100 per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (€ 495,43 x 3 = € 1.486,29). Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base del predetto 100%, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2)     nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (€ 1.486,29) e pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS (€ 495,43 x 4 = € 1.981,72) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni superiori a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dalla quota di rivalutazione automatica spettante sulla base del predetto 95%, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3)     nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (€ 1.981,72) e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (€ 495,43 X 5 = € 2.477,15) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto limite, il trattamento minimo è inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base del predetto 75%, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4)     nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (€ 2.477,15) e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS (€ 495,43 x 6 = € 2.972,58) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base del predetto 50%, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5)     nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (€ 2.972,58) con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e per il solo anno 2014 non è riconosciuto con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

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