PENSIONATI CON QUOTA 100 – Liquidazione TFS/TFR
L’incertezza dei pensionati che sono andati in pensione con quota 100 dal 1.09.2019 e di coloro che vogliono andarci dal prossimo 1 settembre è sulla data del pagamento della buonuscita o del TFR.
Purtroppo le pagine dei vari siti e dei media, causa personali o errate interpretazioni del 1 comma dell’art. 23 del decreto n. 4 del 28.01.2019, hanno creato confusione e disinformazione. Anche nel nostro notiziario, il referente pensioni, aveva palesato che il pensionamento, interrompendo il servizio, non avrebbe permesso la maturazione dei requisiti di anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata (41a 10 m donne/42a 10 m uomini).
Il requisito raggiungibile rimaneva solo quello del compimento dei 67 anni età, richiesto per la pensione di vecchiaia.
Questa incertezza ora sembra sparire a seguito del messaggio INPS n.4353 del 25 novembre u.s.
Il temine di pagamento non tiene conto della data di collocamento in pensione dell’interessato ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.
A seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia (67 anni età) ovvero dopo 24 mesi del conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata. (41a 10 m donne/42a 10 m uomini)
Si specifica che nel caso in cui, nell’attesa dei 24 mesi, per la liquidazione per la pensione di anzianità, l’interessato dovesse maturare i 67 anni di età, l’attesa dovrebbe ridursi a 12 mesi previsti per la pensione di vecchiaia.
Poiché quanto riportato nel messaggio INPS riguarda tutti i dipendenti pubblici ora sorgono alcune considerazioni.
Il personale della scuola, andando in pensione non è più vincolato al termine dell’anno scolastico, il raggiungimento dei requisiti non dovrebbe essere più vincolato al 31.08 dell’anno del pensionamento.
La decorrenza del tempo di attesa, come detto nel messaggio non tiene conto della data di collocamento in pensione dell’interessato ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.
Quindi i mesi di attesa dovrebbero decorrere dalla data “effettiva”del raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia, 12 mesi, ovvero dopo 24 mesi del conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Questa situazione consentirà a molti pensionati, di pretendere che il pagamento avvenga tenendo conto che la decorrenza “dell’attesa” inizi dalla “effettiva” maturazione dei requisiti e non dalla data del pensionamento avvenuto dal 1 settembre.
Il vantaggio si potrebbe concretizzarsi in un anticipo di diversi mesi del pagamento spettante.
Altra situazione vantaggiosa che si potrebbe prevedere è quella di coloro che raggiungano l’anzianità contributiva e maturino i 65 anni.
Costoro “potrebbero” avere diritto a beneficiare dell’attesa dei 12 mesi anziché dei 24 mesi, avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento d’ufficio come previsto dall’art. 2, comma 5, del decreto legge n.101/2013 convertito con la legge n. 125/2013.
Si ricorda che oltre all’attesa dei 12 o 24 mesi, si deve tener conto o dei 90 giorni concessi all’amministrazione e che il pagamento si riferisce alla prima rata di € 50.000 lordi.