PENSIONATI: ARTT. 15, 16, 18, 23 BOZZA DEL TESTO DEL DECRETO SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI
L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti il governo.
Come già commentato nel notiziario n. 2 del 2019, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II° dall’art. 14 in poi; nel N.S. n.5 dell’11 gennaio scorso abbiamo trattato l’art. 14, di seguito gli altri articoli.
Art. 15 (Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali) | ||
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| Note |
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata | -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati. Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia: - 41 anni e 10 mesi per le donne; - 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
| L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia, invece, viene comunque innalzata dal 2019 a 67 anni. (66 anni e 7 mesi + 5 mesi)
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Ripristino finestre
| -I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione. - In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
| Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola: -di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (unica uscita dall’1.09)
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Art. 16 (Opzione Donna) | ||
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| Note |
Proroga opzione donna
| Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo: - alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959; -alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958. -Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
| La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore. Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995. |
Nella bozza del decreto non viene specificato: - se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100; -se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali. Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010) Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
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Art. 18 (Ape sociale) | ||
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| Note |
Norma speculare a quella della legge 232 del 2016
| Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento.
| Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019
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Art. 23 (Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione) | ||
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| Note |
Pagamento per chi usufruirà di quota 100
| La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti. La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.
| Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme. Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.
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Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.
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Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.
Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.