PENSIONANDI “QUOTA 100” DALL’1.09.2020 – REDDITI NON CUMULABILI
Il decreto legge n. 4 del 28.01.2019 (Reddito di Cittadinanza e Pensioni) all’art. 14 riportava “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi (quota 100)”.
Al comma 3, veniva specificato che:
- la pensione con quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad “eccezione” di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L’Inps con messaggio n. 54 del 9.01.2020, che alleghiamo in area riservata, ha dato istruzioni per la dichiarazione reddituale dei beneficiari del pensionamento con “Quota 100”.
Viene stabilito che, al momento della presentazione della domanda di pensionamento all’INPS, deve essere allegato, a corredo della domanda, il modello AP140 contenente la dichiarazione reddituale del pensionato all’1.09.2020.
Nella copertina del modello viene richiamata la normativa in vigore; nella parte editabile che segue vengono riportate quattro possibili situazioni reddituali, tra le quali l’interessato dovrà confermare quella corrispondente alla propria situazione.
Il personale della scuola, la cui ultima data di scadenza di presentazione delle domande di pensionamento su istanze on line, era fissata al 10 gennaio ultimo scorso, nella maggioranza dei casi, ha già presentato domanda di pagamento della pensione all’Ente di previdenza, senza la dichiarazione reddituale necessaria.
I pensionandi della scuola con quota 100 si trovano attualmente nelle due situazioni appresso specificate:
• Pensionandi che non hanno ancora presentato domanda all’INPS: dovranno presentare la domanda allegando il Modello AP140 debitamente compilato;
• Pensionandi che hanno già presentato domanda all’INPS: dovranno ricontattare il Patronato utilizzato per l’inoltro della domanda, ed integrare la domanda già presentata con il Modello AP 140 debitamente compilato.
Il messaggio spiega che avendo maturato i requisiti dei 62 anni di età e 38 di contribuzione si verrà collocati in pensione dall’1.09.2020 con quota 100, ma se non si presenta la situazione reddituale (mod.AP140) l’INPS non procederà al pagamento della pensione.
Il messaggio prosegue riportando le istruzioni per coloro che, avendo usufruito lo scorso anno della pensione “Quota 100”, hanno percepito redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione.
In caso di assenza dei redditi incumulabili, che avevano causato la sospensione della pensione, possono chiedere la riattivazione dei pagamenti pensionistici spettanti per il prossimo anno, compilando e consegnando il modello AP139.
Per chi volesse approfondire l’argomento, può consultare la scheda esaustiva e descrittiva della procedura, che il Prof. Renzo Boninsegna della Segreteria provinciale di Verona, che ringraziamo per il suo prezioso lavoro, ci ha gentilmente inviato.