Vi comunichiamo che, sulla G.U. n. 47 del 25/02/2013, è stato pubblicato il D.P.R. 29/10/2012 n. 263, relativo al “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/10/2012.
Il Regolamento, entrato in vigore in data 26/2/2013, ha finalmente completato il suo lunghissimo iter di approvazione, durato quasi 6 anni.
Lo stesso detta le norme generali per la ridefinizione, a partire dall’a.s. 2013/14, e, non oltre l’a.s. 2014/15, dell’assetto organizzativo e didattico dei centri provinciali di istruzione degli adulti, ivi compresi i serali.
I CPIA saranno costituiti, di norma, su base provinciale, nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni e saranno dotati di autonomia scolastica.
I Centri avranno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, pur con le specificità e gli adattamenti previsti all’art. 7 del Regolamento.
Utenza
Ai percorsi di primo livello dei Centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
agli stessi, possono altresì, iscriversi anche studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, non in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, con possibilità di ampliamento, attraverso specifici accordi attuati a livello regionale, per iscrivere anche coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.
Ai percorsi di secondo livello si potranno iscrivere gli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonchè coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, già in possesso di tale titolo, che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.
Assetto didattico
I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione relativa all'acquisizione delle competenze di base relative all'obbligo di istruzione;
b) percorsi di secondo livello, per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, per il conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo.
I percorsi di primo livello sono suddivisi in due periodi didattici:
a) primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
b) secondo periodo didattico, per la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base relative all'obbligo di istruzione.
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono suddivisi in tre periodi didattici:
a) primo periodo didattico, per acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali;
b) secondo periodo didattico, per acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno degli istituti tecnici o professionali;
c) terzo periodo didattico, per l'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale.
I percorsi di primo livello, relativi al primo periodo didattico, hanno un orario complessivo di 400 ore;
i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali, per l'area di istruzione generale;
i percorsi di secondo livello, suddivisi in tre periodi didattici, avranno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dagli ordinamenti degli istituti tecnici o professionali, riferiti all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo;
gli stessi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche relative agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, e rimangono incardinati negli stessi.
Sarà possibile la realizzazione di percorsi per il conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale, oltre a quello di liceo artistico, quale ampliamento dell'offerta formativa.
Il Regolamento prevede, inoltre, specifiche norme relative a: valutazione e certificazione, organi collegiali, gestione amministrativa contabile, dotazioni organiche, monitoraggio e valutazione di sistema.
Disciplina transitoria
Il nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri verrà attuato con gradualità, a partire dal corrente anno scolastico, con progetti assistiti a livello nazionale.
Dall'anno scolastico 2013-2014, le norme del nuovo regolamento si applicheranno alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici. Si ripete continuamente che non saranno possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'istituzione dei Centri avverrà soltanto in presenza della corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche, ai sensi del Piano previsto dall'articolo 64 del D.L. n. 112/08.
Sono fatti salvi i Centri già istituiti per l’a.s. 2009/2010 (55), già dotati di uno specifico codice meccanografico.
Il passaggio al nuovo ordinamento sarà attuato da linee guida, approvate con D.M. del MIUR, di concerto con il MEF.
Posizione dello SNALS-Confsal
Il nostro Sindacato, ha seguito, con attenzione e criticità il lunghissimo iter di approvazione del Regolamento, avanzando, nelle audizioni presso le commissioni parlamentari e negli incontri ministeriali, numerose proposte di modifica dello schema, alcune delle quali sono state recepite.
È rimasta irrisolta, invece la problematica delle limitazione nelle istituzioni dei Centri. Infatti lo SNALS-Confsalaveva richiesto, con forza, che la costituzione dei Centri non fosse condizionata dai criteri e dai parametri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dai vincoli imposti dal D.L. n. 112/08; aveva, altresì, evidenziato la necessità di istituzione di più Centri, specialmente nei territori vasti o in zone particolarmente disagiate o con difficoltà di collegamento.
Tutto ciò non è stato recepito, in quanto, anche nella parte relativa alla disciplina transitoria si ribadiscono i vincoli, che vengono ripetutamente sottolineati.
Il nostro sindacato, conferma pienamente, la prosecuzione del proprio impegno sia nelle informative relative alla determinazione degli organici, sia nelle fasi di emanazione delle linee guida e dei regolamenti attuativi; si batterà inoltre inoltre, con forza, per garantire, anche nella definizione dei criteri per la mobilità del personale su tali tipologie di posti, la massima tutela dei diritti e delle aspettative del personale, con particolare riguardo a coloro che abbiano già svolto esperienze lavorative nei CTP e nei corsi serali, preziose nella definizione dei nuovi assetti e delle nuove offerte formative caratterizzanti i CPIA.