ESTERO: EMERGENZA COVID 19. RIPRESE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED ACCADEMICHE IN ALCUNI PAESI
Nella mattina di oggi 20 maggio, il MAECI ha trasmesso, a firma del Direttore Generale, il testo definitivo del messaggio inviato alle sedi che riportiamo di seguito:
“1. Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di questo Ufficio sull’emergenza coronavirus. Si segnala in via preliminare che nel Decreto-Legge “rilancio” di imminente pubblicazione sarà contenuta una norma che prevede quanto segue (articolo 241, comma 5 della bozza): “La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali” (farà naturalmente fede la versione pubblicata).
2. Come noto, in alcuni Paesi dove sono in servizio docenti ministeriali si profila ora, e in qualche caso è già in atto, una riapertura graduale delle scuole e delle università. Il tipo di servizio prestato dal personale scolastico all'estero è peraltro diversificato e comprende scuole statali italiane, scuole paritarie, sezioni di italiano all’interno di scuole straniere, corsi di lingua e cultura italiana, lettori universitari, dirigenti scolastici nonché amministrativi.
3. Ciò premesso, si sarà grati alle sedi in indirizzo se vorranno condurre una valutazione delle diverse situazioni così articolata:
- gli uffici consolari riferiranno sulle prospettive di ripresa delle attività didattiche “in presenza” nell’area di propria competenza, sentito il medico di fiducia e i dirigenti scolastici, ove presenti, tenendo conto delle disposizioni delle autorità locali competenti (a livello nazionale e sub-nazionale) e della situazione logistica in cui potrebbe aver luogo la ripresa in sicurezza delle attività didattiche nei singoli plessi scolastici o universitari;
- le Ambasciate coordineranno la raccolta di queste informazioni e valuteranno la situazione complessiva nel Paese e l’opportunità di eventuali disallineamenti dettati da motivate considerazioni o anche dalle quarantene “di ritorno” a cui potrebbero essere soggetti i docenti rientranti.
4. Si precisa che tra i parametri di riferimento per potere valutare la situazione, codeste Sedi potranno considerare: il regolamento degli afflussi presso i plessi scolastici, sia sul piano orario che in termini di percorsi segnalati; le misure di distanziamento in classe e negli altri locali scolastici; interventi di ordine igienico-sanitario (come la sanificazione dei locali, la ventilazione degli stessi, la disponibilità di disinfettanti, gel, guanti e mascherine); la presenza di segnaletica che sensibilizzi l’utenza all’utilizzo di buone pratiche; l’eventuale alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza, con rotazione del personale oltre che degli studenti; l'esistenza di procedure e protocolli da seguire in caso di alunni o personale scolastico malati; la regolamentazione del consumo di pasti. I dirigenti scolastici delle scuole statali sono altresì chiamati, qualora non già fatto, ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi; anche le scuole paritarie italiane andranno sensibilizzate in tal senso.
5. Al termine di questo processo, per quei casi in cui vi sia la prospettiva di ripristino in sicurezza delle attività didattiche “in presenza”, le Sedi in indirizzo saranno autorizzate ad informare tempestivamente tutto il personale scolastico (a cominciare da quello trattenuto in Italia ex art. 186 del D.P.R. 18/1967) della ripresa delle attività didattiche in presenza. Indipendentemente dalla ripresa delle attività, sarà cura delle Sedi richiamare in sede i docenti qualora siano venute meno le motivazioni alla base della domanda di rientro o trattenimento in servizio in Italia, anche in vista degli esami di Stato. Per questi ultimi si sta lavorando agli opportuni adattamenti rispetto alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, che saranno oggetto di apposita decretazione da parte dell’On. Ministro. Si precisa che eventuali future richieste di applicazione dell’articolo 186 per i docenti in servizio saranno valutate direttamente dall’Ufficio V di questa Direzione Generale, previo parere dell’Ufficio consolare di riferimento.”