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CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - RIVALUTAZIONE DEI LIVELLI DI REDDITO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2013 – CIRCOLARE MEF

Messaggio di errore

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Come è noto, l’art. 2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2013, è risultata pari al 3,00 per cento.

A riguardo, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, con la circolare n. 26 del 4/6 u.s. ha precisato che:

-              l’INPS, ai sensi dell’art.1, c. 11, della legge 27.12.2006, n.296, con circolare n.84 del 23.5.2013, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2012, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014;

-              tali tabelle, unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno, sono rese disponibili esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Assegno-per-il-nucleo-familiare/ Nell’ambito di tale sezione sono consultabili le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle amministrazioni pubbliche in sede di applicazione della disciplina concernente l’assegno per il nucleo familiare;

-              con l’istituzione dell’IMU nell’anno 2012, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod.730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico.

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