Il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico – con la nota prot. n. 0024635 del 30-05-2017, inviata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e p.c. al Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione, con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, ha richiamato le disposizioni dell’art.1, comma 7, del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite dalla stessa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.
Infine, nella suddetta nota, viene precisato che:
le proroghe devono, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale;
le richieste motivate devono pervenire agli Uffici Scolastici Regionali per la prescritta autorizzazione;
le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. attività connesse all’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto);
gli UU.SS.RR. dovranno fornire le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.