Vi comunichiamo che in data 20 febbraio 2014, il MIUR ha emanato la nota n. 1441 avente per oggetto: “Assunzioni del personale docente su posti di sostegno (Legge n. 128/2013) - Chiarimenti”. Tale nota, facendo seguito alla nota n. 362 del 6/2/2014, relativa alle istruzioni per le operazioni in oggetto, chiarisce, a seguito di quesiti pervenuti, alcuni aspetti, relativi a:
1) rinuncia alla nomina in ruolo su sostegno, che non comporta, soltanto per il corrente anno scolastico, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno, nè da quella del concorso ordinario. La nota precisa, altresì, l’obbligo di stipula del contratto, con priorità su posto di sostegno, per gli specializzati a seguito di frequenza dei corsi speciali, di cui all’art. 3 del D.M. 21/2005, nonché per il personale di cui all’art. 1 comma 2, lett. a), b) e c) dello stesso D.M.;
2) si chiarisce che i neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, possono effettuare il periodo di prova nel corrente anno scolastico, se prestano servizio in qualità di supplente annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 giorni. A tal fine la nota conferma, altresì, la validità della nota n. 3699 del 29/2/2008, che riporta in stralcio.