Come è noto, nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio suddetto.
A riguardo l’INPS, in quanto deputata a corrispondere l’assegno in argomento, con la circolare n. 93 dell’8/5/2015, ha fornito le istruzioni operative. Di seguito gli aspetti salienti della stessa.
Ambito di applicazione
L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il beneficio è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.
L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015- 2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.
Indicatore ISEE
Per ottenere il beneficio, il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente.
Qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. I minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.
Per poter richiedere l’assegno è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. Nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. deve essere presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo.
In base alla vigente normativa dell’ISEE sopra indicata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. In caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.
Requisiti del soggetto richiedente
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
· cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
· residenza in Italia;
· convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
· ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario.
L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
Misura e decorrenza dell’assegno
L’importo annuo dell’assegno è pari a:
· 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
· 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare.
Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Termini di presentazione della domanda
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. I soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno sono:
- nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
- qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento;
- nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziari;
- qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice);
- in caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda;
- in caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso;
- in ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)
Per gli eventi (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi) avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015 il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di 90 giorni si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Pagamento dell’assegno
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Cause di decadenza
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
· decesso del figlio;
· revoca dell’adozione;
· decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
· affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
· affidamento del minore a terzi.
L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza.
Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
· WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
· Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
· Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.