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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. SUSSISTENZA DELLO STATO DI INABILITÀ A PROFICUO LAVORO NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI PUBBLICI ULTRASESSAN-TACINQUENNI - CIRCOLARE INPS

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L’INPS, con la Circolare n. 11 del 27/01/2014, ha fornito chiarimenti circa il rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro prescritta dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica.

A riguardo, nello specifico, ha precisato che:

·            nel caso di richiesta dell’assegno in argomento da parte di  pensionati pubblici o privati ultrasessantacinquenni, a cui la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante, in ogni, caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio;

·            l’accertamento del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro possa ritenersi soddisfatto qualora, come sopra precisato, l’Ufficio sanitario di Sede, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria  prodotta, giudichi il richiedente in possesso del suindicato requisito (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro);

·            dal punto di vista pratico ed operativo,  il personale medico-legale dell’Istituto dovrà valutare, caso per caso, il tipo di invalidità evidenziata dal richiedente i benefici in questione, nonché riconoscere, se ne sussistono le condizioni, lo stato inabilitante derivante dall’accertamento della menomazione sofferta;

·            le Sedi provinciali e/o territoriali dovranno provvedere all’attribuzione del beneficio in questione, ove ne ricorrano tutte le condizioni per il riconoscimento, in base ad apposita istanza dell’interessato, tenendo comunque presente i limiti della prescrizione quinquennale.

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