Come è noto, nel supplemento ordinario n. 212/L, della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
Tale legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.
L’Inps con la circolare n. 140 del 3/10 u.s., ha fornito le istruzioni per l’applicazione della normativa suddetta, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.
Nel rinviare per l’esaustività dell’argomento al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.
Destinatari
Destinatari della disposizione sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013 (articoli 3 e 4, del DM 8 maggio 1997, n. 187).
La liquidazione della pensione di inabilità va effettuata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.
Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.
Le disposizioni del succitato comma 240 trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Le disposizioni del sopra menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.
Presentazione della domanda di pensione di inabilità
Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.
Diritto
Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative in cui sono accreditati.
In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l’interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative.
L’Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l’istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l’avvio dell’accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall’articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.
Misura
La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:
a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale calcolata aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).
Liquidazione della pensione di inabilità
La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre aver riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
In tale contesto l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purchè tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.
La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.
Decorrenza
La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità.
In tale ipotesi, ove la pensione di inabilità non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d’ufficio dalla gestione che non prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione.
Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l’assegno ordinario di invalidità, lo stesso potrà essere liquidato secondo i criteri vigenti.
Riflessi sulla pensione ai superstiti
L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità.
Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti.
Qualora l’assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.
Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione
Si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:
· le incompatibilità;
· l’incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
· le revisioni;
· la pensione privilegiata di inabilità.
Ricorsi
I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.