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ARAN: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE AI DSGA INTERESSATI DELL’INDENNITÀ PREVISTA DALL’ART. 4, COMMA 70, L. 183/2011

Messaggio di errore

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Si è conclusa in tempi rapidissimi, come auspicato dallo SNALS-CONFSAL nel precedente incontro,   la trattativa per la corresponsione dell’indennità per i DSGA a cui sia stata assegnata una seconda istituzione scolastica.

Tale indennità, strutturata su base mensile per 12 mensilità, sarà corrisposta per i due anni scolastici previsti, a.s. 2012/13 e 2013/14 ed è stata calcolata utilizzando il 10% dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legge n° 98/2011, convertito con legge 11/2011.

L’importo mensile, costante per entrambi gli anni scolastici, è stato determinato in euro 214,00 lordo dipendente ed è omnicomprensivo dell’indennità di direzione parte fissa riferita alla scuola non di titolarità, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione resta a carico del FIS della stessa istituzione scolastica sottodimensionata.

Il criterio utilizzato di dividere la risorsa annua derivante dal 10% dei risparmi dell’anno scolastico per il numero delle istituzioni scolastiche affidate a DSGA, già titolari di altra scuola, come richiesto dallo SNALS-CONFSAL, resterà valido fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale sarà adottato l’accordo Stato /Regioni che dovrà definire i nuovi parametri per la determinazione del numero regionale delle istituzioni scolastiche autonome. Ciò consentirà ai DSGA che nel prossimo anno scolastico 2014/15 accetteranno di operare su due scuole autonome di avere i necessari parametri economici di riferimento.

La soddisfazione per aver finalmente chiuso rapidamente all’ARAN la contrattazione non può far dimenticare con quanto ritardo ciò avvenga per responsabilità dei Governi che si sono succeduti nonostante il continuo e pressante impegno dei sindacati per dare attuazione tempestiva ad una legge dello Stato.

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