Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto-legge n. 35/2013 (nel seguito “decreto-legge”), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali”.
Successivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha diramato due circolari sull’argomento, nn. 17 e 18 rispettivamente del 10 e del 12 aprile uu.ss., reperibili sul sito internet della citata amministrazione all’indirizzo www.rgs.mef.gov.it.
A riguardo, il MIUR, con le note prot. n. 2536 del 18/4 u.s. e prot. n. 2589 del 22/4 u.s., ha ritenuto opportuno elencare gli adempimenti riferibili alle istituzioni scolastiche ed educative statali e ai dirigenti scolastici.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo delle suddette due note che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito gli aspetti salienti delle stesse.
RILEVAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI – ART. 5 DL 35/2013
A decorrere dal 19 sino al 24 aprile 2013 sul sistema informativo SIDI è disponibile, nell’area “rilevazione oneri”, una funzione che consente a ciascuna scuola di dichiarare alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati sino al 31 dicembre 2012.
I debiti da comunicare sono quelli:
· che siano ancora tali e cioè ancora da saldare. I debiti già saldati non devono essere comunicati, nemmeno nel caso in cui la scuola abbia saldato il debito con cd. “anticipazioni di cassa” e non abbia ancora riscosso l’entrata che si era previsto coprisse il debito medesimo;
· relativi ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I debiti verso il personale non devono essere inseriti nella rilevazione;
· per i quali non siano presenti nel bilancio del Ministero residui passivi anche perenti. Detto requisito è soddisfatto, per i debiti delle istituzioni scolastiche ed educative statali maturati alla data del 31 dicembre 2012, iscritti nel bilancio e coperti con residui attivi di competenza del MIUR, o comunque coperti con residui attivi di competenza anche di altri enti e di difficile riscossione oppure ancora fuori bilancio con riferimento al bilancio scolastico.
I debiti debbono essere comunicati individualmente, specificando le informazioni richieste nella rilevazione ed in particolare:
· il titolare del diritto di credito verso l’Amministrazione alla data della rilevazione. Detto soggetto può anche essere diverso da quello che ha sottoscritto l’originaria obbligazione con l’istituzione scolastica od educativa qualora il credito sia nel frattempo stato ceduto, sia nel caso di cessione pro soluto che pro solvendo;
· nel caso sia avvenuta cessione del credito, se detta cessione sia avvenuta pro soluto;
· gli estremi del documento giustificativo del debito – ad es. numero della fattura o della sentenza, la descrizione della causale della fattura, scegliendola dall’elenco di quelle già censite in archivio ad es.: fattura, canone, integrazione ecc… oppure inserendone una ex-novo;
· l’importo della somma tutt’ora dovuta.
Ciascun debito indicato tramite la rilevazione potrà essere preso in considerazione solo se validato dal dirigente scolastico.
Il sistema prospetta già un elenco di debiti nei confronti delle ditte titolari di contratti di pulizia. La rilevazione presenterà alla scuola interessata l’elenco delle fatture rimaste da saldare ed il loro dettaglio, come segnalati dalle ditte titolari dei contratti. Per ciascuna di esse, il Dirigente Scolastico deve dichiarare se effettivamente è ancora da saldare, se è stata già saldata o non si deve saldarla. Qualora si dichiara che una specifica fattura è tutt’ora da saldare, si deve anche indicare se lo è per una quota o per intero. Se si dichiara che la fattura è già saldata o non si deve saldare, è necessario l’inserimento delle seguenti informazioni:
· numero del mandato di pagamento per le fatture già saldate per intero;
· motivazione per cui si ritiene che la fattura non sia da saldare.
La scuola interessata potrà, inoltre, aggiungere altre fatture rimaste da saldare non comprese nell’elenco precaricato.
Per la corretta compilazione della rilevazione in questione, con riferimento ai debiti verso le ditte di pulizia, viene precisato che:
· le fatture costituiscono corrispettivo per il servizio prestato ai sensi del contratto che regola lo svolgimento del servizio stesso. Di conseguenza, ne è dovuto il pagamento qualora l’importo corrisponda, secondo quanto previsto dal contratto medesimo, a servizio effettivamente reso;
· il corrispettivo dovuto non è collegato al numero di unità di personale che la società dedica all’espletamento del servizio di pulizia presso la scuola;
· dall’anno successivo a quello di stipula del contratto, il corrispettivo dovuto per il servizio effettivamente reso è aumentato della percentuale della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente (cd. adeguamento ISTAT);
· ciascuna scuola è tenuta a pagare direttamente il corrispettivo dovuto per i servizi fruiti, anche qualora per prassi consolidata parte dei servizi erano pagati da altra istituzione scolastica, ad es. a seguito di processi di dimensionamento. È fatto salvo il pagamento da parte di scuole a ciò incaricate da altri istituti in caso di costituzione formale di rete;
· a decorrere dal 2012 le ditte impieganti personale ex lavoratore socialmente utile per lo svolgimento dei servizi in questione dividono il corrispettivo annuo per i servizi previsti dal contratto in dieci fatture, corrispondenti a cinque mensilità e mezza per il periodo gennaio-giugno e tre mensilità e mezza per il periodo settembre-dicembre;
· le fatture emesse dai Consorzi Nazionali impieganti personale già lavoratore socialmente utile, giustificate con riferimento all’ “accordo del 2 febbraio 2011” e ad “accordi relativi agli anni 2006 e precedenti”, dovranno essere segnalate nella rilevazione, se presenti tra quelle pre-caricate, quali fatture da non saldare;
· le fatture pagate con anticipi di cassa e quindi saldate definitivamente non sono oggetto della rilevazione ovvero, qualora presenti nell’elenco delle fatture pre-caricate, si deve indicare che sono state già saldate;
· nel caso in cui si giudichi che una fattura, a causa del dimensionamento avvenuto tra l’anno scolastico 2011/12 e l’anno scolastico 2012/13, non sia di competenza della scuola su cui è stata precaricata, si deve indicare nello stato come “Da non saldare” e nella nota obbligatoria si deve indicare “Importo pagato con altra fattura”. In tal caso è la scuola che effettivamente ha in gestione la fattura, e che non la rileva tra quelle precaricate a lei intestate , ad inserirla manualmente e classificarla come esposto in precedenza.
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI – ART. 7 DL 35/2013
La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvederà a trasmettere al MEF un elenco dei dirigenti scolastici titolari o reggenti delle istituzioni scolastiche ed educative autonome, per la registrazione massiva ed automatica sulla piattaforma.
ULTERIORI PRECISAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA PROT. N.2589 DEL 22/4 U.S.
· i debiti da segnalare sono tutti quelli maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell’istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc…);
· non debbono essere inseriti debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle
scuole;
· non debbono essere segnalati debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l’attività;
· non debbono essere inseriti residui attivi;
· non debbono essere inseriti debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro;
· è necessaria la validazione dei dati immessi a cura del dirigente scolastico;
· non debbono essere segnalati debiti verso il personale;
· non debbono essere inseriti debiti erariali o previdenziali;
· non debbono essere inseriti debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012;
· non debbono essere inseriti debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR, FAS;
· non debbono essere inseriti debiti per spese di lite (spese legali, ecc…); ai relativi debiti si dovrà far fronte con la relativa ordinaria procedura;
· le fatture non ancora pagate per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico sino al 6 luglio 2012 (giorno precedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) debbono essere segnalate purché non siano già pagate e se il relativo onere finanziario trova copertura non nella cassa bensì in residui attivi di competenza dello Stato;
· le fatture per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico dal 7 luglio 2012 in poi (giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) non debbono essere pagate e se in bilancio è iscritto un residuo passivo per detta voce di spesa, dovrà essere radiato.