Il Miur, con la nota prot. 2736, del 20/11 u.s., ha precisato che:
in collaborazione con l’ente assicurativo INAIL, è stata adeguata l’area SIDI – Denunce Di infortunio, al fine di gestire le Comunicazioni di infortunio a fini statistici e informativi;
la Comunicazione di Infortunio è l'adempimento obbligatorio, previsto e sanzionabile per legge, a fini statistici e informativi, al quale è tenuto il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportino l’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Per l’invio della comunicazione di infortunio la durata della prognosi riportata sul certificato medico deve essere compresa nell’arco di tempo da uno a tre giorni escluso quello dell’evento;
nel caso un infortunio nasca con una prognosi inferiore ai tre giorni che successivamente, a seguito di ulteriore certificato medico, diventi superiore ai tre giorni, il datore di lavoro dovrà inviare inizialmente la Comunicazione di infortunio e poi, ricevuta notizia del prolungamento di prognosi, la Denuncia di infortunio;
l’obbligo normativo dell’invio della comunicazione prevede, come per la denuncia, che il datore di lavoro invii la comunicazione entro le 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico;
per eventuali dettagli aggiuntivi o chiarimenti normativi riguardo all’adempimento amministrativo della Comunicazione di Infortunio si prega di rivolgersi, per competenza, all’ente assicurativo;
accedendo all’area SIDI – Gestione Denunce di Infortunio INAIL è possibile selezionare la tipologia di adempimento amministrativo:
- Comunicazione di Infortunio;
- Denuncia di Infortunio.