Come è noto, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (art.4, comma 2, L. n. 53/2000).
In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la suddetta disposizione individua in subordine ulteriori categorie di soggetti, stabilendo il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile: